Comune di Collemancio, Cannara (Perugia), sec. XIII - 1869
Ente
Estremi cronologici: sec. XIII - 1869 giugno 30
Intestazioni:
Comune di Collemancio, Cannara (Perugia), sec. XIII - 1869
Altre denominazioni:
Comune di Collemancio
Il "castrum Collemancii" sorge, verosimilmente, tra l'XI e il XII secolo.
Le prime attestazioni riguardanti Collemancio risalgono intorno al terzo quarto del XIV secolo e precisamente al 1377, quando il castello si sottomette a Perugia (O. Turrioni, Cannara tra Medioevo ed età moderna, Deputazione di storia patria per l'Umbria - Perugia, Pro Loco - Cannara, 2001, p. 36).
Circa 20 anni più tardi, nel 1396, gli uomini di Collemancio "provintie ducatus Spoleti" nominano un procuratore per ratificare la pace tra il papa e Perugia e il loro passaggio al vicariato di Perugia (C. Cenci, Documentazione di vita assisana, 1300-1530, I 1300-1448, Grottaferrata, Ad Claras Aquas, 1974, p. 245), e due anni dopo Collemancio figura nell'elenco dei comuni, castelli, terre e signori della giurisdizione di Perugia (Turrioni, p. 67).
Risale al 1403 la scomunica in cui incorre Collemancio, così come Perugia e altri luoghi del perugino (Turrioni, p. 70), e nel 1404, con il trattato di pace, "i Perugini, tra l'altro, raccomandano al pontefice le Terre di Cannara e di Collemancio, affinché non siano oppresse dagli emissari di Roma" (Turrioni, p. 71); fu così che Ceccolino, fratello di Biordo Michelotti, potente clan familiare perugino, diventa signore di entrambe queste terre l'anno successivo, con il consenso del Comune di Perugia e del rappresentante del papa; Ceccolino si impegna a tenere Cannara e Collemancio per conto della Chiesa.
Nel 1411 il condottiero Braccio Fortebraccio da Montone occupa Collemancio (Turrioni, p. 77).
Papa Martino V, successivamente alla morte di Braccio avvenuta nel 1424, ricompensa Malatesta Baglioni per i servizi resi alla Chiesa, avendo fatto accettare la pace ai Perugini, e, per tale motivo, Collemancio è posta sotto la protezione di Malatesta (Turrioni, pp. 82-83); e papa Eugenio IV conferma nel 1435 "un dominio duraturo della sua famiglia su quei feudi" (Turrioni, p. 83).
Negli anni 1538-1539 le truppe pontificie comandate da Pier Luigi Farnese, destinate alla riconquista di Camerino, stazionano a Cannara e a Collemancio, con grave danno per la popolazione; in ragione di tale disastrosa situazione papa Paolo III concede agevolazioni fiscali alle suddette comunità, per cinque anni, escludendo comunque l'aumento del sale (Turrioni, pp. 165-167).
Risale al 1554 l'inventario dell'eredità di Rodolfo Baglioni, morto nello stesso anno, dal quale si evince che la vedova Costanza, figlia di Vitellozzo Vitelli, accetta l'eredità del marito per il figlioletto Giovan Paolo che comprende, tra l'altro, anche i castelli di Cannara e di Collemancio (Turrioni, p. 205).
Per tutto il Medioevo e per gran parte dell'età moderna, fino alla fine del XVIII secolo, la vita della piccola comunità di Collemancio fu regolamentata da un statuto, non pervenuto, ma del quale sono stati trovati numerosi riferimenti nella documentazione descritta nel presente inventario. I registri della serie "Libri del podestà" traboccano di riferimenti al dispositivo statutario e numerose sono le citazioni del tipo "... secundum formam statuti et ordinamentorum castri Collismancii...", reperite nella suddetta tipologia documentaria già dal XV secolo. Inoltre, almeno due documenti parlano espressamente dell'esistenza dello statuto: la prima è l' "Inventario delle robbe e Libri consignati a messer Gio: Batta Nardesco da Bettona al presente Podestà di Coldimancio esistente nel Palazzo del comune di detto luogo" dell'8 aprile 1603 che, all'inizio dell'elenco, cita "In prima lo statuto di carta pecora" (ASCC, Comune preunitario di Collemancio, Atti del podestà di antico regime di Collemancio, Iura diversa, b. 5, fasc. 29); il secondo è l' "Inventario di tutte le robbe che stando (sic) nella Cancelleria della Comunità di Coldimancio", nel quale si accenna a "due libri delli statuti" (ASCC, Comune preunitario di Collemancio, Carteggio amministrativo dei priori, b. 5, fasc. 16, 11 aprile 1689).
L'articolazione e le attribuzioni degli organi di governo e i meccanismi specifici sottesi al funzionamento delle istituzioni è desumibile dai cosiddetti Libri del podestà, ai quali si è già fatto cenno.
Spettava ai membri del consiglio comunitativo di Collemancio (cinque in rappresentanza di atrettante "ville" ovvero Urbino, San Salvatore, Manciano, Santa Lucia e Arbo), i quali rimanevano in carica due mesi, provvedere alla designazione del podestà che, al momento dell'insediamento, giurava sui Vangeli "officium potestarie bene, fideliter, et sine fraude gerere et administrare secundum formam statuti et ordinamentorum dicti castri, remotis ab eo timore, prece, pretio et omnia alia humana gratia". In occasione del giuramento, un baiulo veniva inviato per le ville della comunità e "publice, palam, et alta voce exclamando bandiat et preconizzet infrascripta bannimenta": si ammonivano i bestemmiatori e i portatori di armi di qualsiasi tipo "contra formam statuti", si redarguiva chiunque dal frequentare i luoghi proibiti (non espressamente elencati), dal dare rifugio ai ricercati e ai malfattori, dal dedicarsi a giochi d'azzardo, dal fare "rumores" tali da generare "scandalum" e dall'andare di notte senza luce. Il mandato del podestà aveva la durata di un semestre (da novembre ad aprile e da maggio a ottobre), con il salario di 15 fiorini e della quarta parte dei proventi del danno dato; l'ufficiale, in ossequio agli "statuta, consuetudines, reformationes, rescripti et constitutiones dicti castri", era tenuto ad amministrare la giustizia civile e criminale e le pendenze di danno dato e a dare esecuzione agli ordini provenienti dalle autorità superiori che, a partire dalla fine del XIV secolo fino agli ultimi decenni del Cinquecento, coincidono con la potente famiglia perugina dei Baglioni - definiti, non a caso, "gubernatores et rectores dicte terre pro Sacra Romana Ecclesia" - alle cui vicissitudini è legata la storia di Collemancio e di varie altre comunità, tra le quali Spello e Cannara (a tale proposito si veda: P. Tedeschi, Spello e i Baglioni, in Comune di Spello, Soprintendenza archivistica per l'Umbria, In armario communis. Aspetti della storia di Spello attraverso le carte dei suoi archivi, Comune di Spello 1995, pp. 33-42).
I pubblici consigli di Collemancio - i cosiddetti arenghi - si tenevano "in ecclesia Sancte Marie Nove... ex deliberatione et voluntate dominorum priorum, et de mandato mei potestatis", allo scopo di perseguire "bonus et pacificus status comunis et hominum dicti castri". I temi più ricorrenti, come si evince dai libri del podestà e dai registri degli atti consiliari che furono prodotti, con continuità, a partire dal terzo decennio del Cinquecento, erano l'economia, il prelevamento fiscale, l'affitto e l'appalto dei beni comunitativi, la revisione del catasto, l'ordine pubblico, la sanità e l'igiene, la viabilità, la manutenzione delle mura, i rapporti con gli enti religiosi locali e le attività agricole e commerciali svolte.
In ordine all'assetto istituzionale dell'Ente non si registrano mutamenti di rilievo fino alla fine del XVIII secolo, quando neanche la piccola comunità di Collemancio fu risparmiata dalle ripercussioni dell'invasione francese e dall'instaurazione della prima Repubblica Romana (1798-1799). Dalla consultazione degli atti consiliari si evince che c'è una lacuna fra le sedute del 31 dicembre 1797 e quella del 3 novembre 1799, e va rilevato che non furono registrati neanche i verbali consiliari del periodo compreso tra il 10 maggio 1809 e il 26 dicembre 1814, che è poi lo stesso periodo in cui l'impero napoleonico soppiantò il potere pontificio, provocando un netto stravolgimento delle istituzioni, comprese ovviamente quelle locali. Il carteggio, d'altro canto, non può fornire alcun aiuto, visto che quello del podestà non oltrepassa la fine del Settecento, mentre quello dei priori salta a pie' pari i periodi indicati.
Con l'invasione dell'Umbria da parte delle truppe piemontesi, nel settembre del 1860, a Collemancio così come in tutti i comuni umbri l'amministrazione pontificia cessa, per sempre, cedendo il passo a quella del nascente Regno d'Italia. Con il nuovo assetto istituzionale vengono abolite le magistrature preunitarie e, in esecuzione dei decreti emanati dal regio commissario straordinario Gioacchino Napoleone Pepoli negli ultimi quattro mesi del 1860, si svolgono il plebiscito per l'annessione al Regno di Sardegna, le prime elezioni per la composizione del consiglio comunale e della giunta municipale, si applicano le norme sarde in materia di celebrazione dei matrimoni e si impiantano in ogni comune gli uffici di stato civile, interrompendo una plurisecolare tradizione, per la registrazione degli atti anagrafici (nascite, matrimoni e morti), i cui protagonisti erano stati i parroci.
La legge 10 marzo 1865 n. 2248 fu la prima norma postunitaria per "l'unificazione amministrativa del Regno d'Italia", con la quale si fissarono compiti e funzioni spettanti agli organi di governo dei comuni e delle province presenti sul territorio nazionale. Ma ai sensi e per gli effetti di tale legge, nel 1867, prese avvio la procedura per l'aggregazione del Comune di Collemancio a quello di Cannara. Porta la data del 9 novembre la nota sottoprefettizia, al numero di protocollo 608, con cui si invitava l'Amministrazione comunale di Collemancio a voler considerare questo nuovo corso della propria storia, in ragione delle seguenti motivazioni: la scarsità della popolazione locale, la penuria dei soggetti idonei a ricoprire cariche pubbliche, l'insostenibilità di un carico fiscale eccessivo sui contribuenti per mantenere l'Ente, i "difetti" della viabilità e del commercio, infine l'esigua distanza rispetto al centro principale cioè Cannara (ASCC, Comune di Collemancio, Carteggio amministrativo, b. 19, fasc. 12).
La sottoprefettizia n. 203 del 19 giugno 1868, riguardante la soppressione dei piccoli comuni, su specifica richiesta di Ministero dell'interno, chiedeva - accanto alle deliberazioni del consiglio comunale e del consiglio provinciale sullo stesso argomento - il prospetto della condizione finanziaria del comune da sopprimere, indicazioni sulla distanza e sui mezzi di comunicazione esistenti e una pianta topografica con l'indicazione esatta dei confini territoriali.
Nello stesso fascicolo è conservata la minuta della risposta del Comune di Collemancio, datata 28 giugno (n. 220 di protocollo) nella quale non sono affatto nascosti i sentimenti della cittadinanza nettamente contrari alla proposta di aggregazione. La nota richiama la deliberazione del consiglio comunale, adottata nella seduta del 12 novembre 1867, che "... dietro a sporte ragioni, deliberò all'unanimità di non volersi altrimenti riunire al Comune di Cannara, conservandosi in vita autonoma, e tale deliberazione fu consentanea all'art. 13 della vigente Legge comunale, il quale nella fattispecie è facoltativo, e non obbligatorio. Da tale atto pertanto emerge chiaramente che questo Consiglio fu di parere contrario alla proposta aggregazione, e succedendo disposizione in contrario per effetto di nuova Legge, in tal caso soltanto andrà in vigore la dichiarazione dello stesso Consiglio posta infine dell'atto stesso. Per tale contraria deliberazione del Consiglio alla proposta fusione del Comune, il sottoscritto non può completare la pratica nel modo richiesto nel marginato suo foglio, se non facendo atti totalmente contrari al parere del Consiglio stesso Tanto mi occorreva significarle in replica al richiamato suo foglio".
Tuttavia, la strenua opposizione del consiglio comunale di Collemancio non valse a scongiurare l'aggregazione al Comune di Cannara, disposta in esecuzione del regio decreto n. 5069 del 2 maggio 1869. Tale norma, richiamando la deliberazione adottata dal Consiglio provinciale di Perugia del 15 settembre 1868 e quelle dei consigli comunali di Collemancio (12 novembre) e di Cannara (15 novembre), visto l'Allegato A dell'art. 14 della legge comunale e provinciale 20 marzo 1865, sanciva la soppressione del Comune di Collemancio a partire dal 1° luglio 1869 e l'unione di questo al Comune di Cannara; l'art. 2 prescriveva inoltre che fino alla costituzione del nuovo Consiglio comunale di Cannara, per la quale avrebbe provveduto il prefetto della Provincia entro il mese di giugno, "le attuali rappresentanze dei comuni suddetti continueranno nell'esercizio delle loro attribuzioni, astenendosi però dal prendere deliberazioni che possano vincolare l'azione del futuro Consiglio".
Redazione e revisione:
Angeletti Vittorio, 03/04/2015, Riordinamento ed inventariazione
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