Intestazioni:
Consorzio Fiume Menago, Verona, 1722 - 1983
Altre denominazioni:
Consorzio Fiume Menago
/ Comprensorio Fiume Menago
[ dal 1805 al 1814, denominazione assunta dall'ente durante il governo del Regno italico poi abolita dalle leggi del governo austriaco all'epoca della Restaurazione; come intestazione persiste nei moduli prestampati dei prospetti di bilancio in uso fino al 1818. ]
Il Consorzio Fiume Menago fu consorzio idraulico e di utenze d'acque pubbliche, perché preposto sia alla cura, manutenzione e difesa del fiume sia alla disciplina e gestione dell'uso d'acqua da parte di legittimi concessionari [1]. Secondo lo statuto consorziale del 1900, l'ente fu istituito in base al decreto del 3 ottobre 1722 emesso dal Senato veneto in seguito alla terminazione del 22 settembre del Magistrato sui beni inculti di Venezia, allo scopo di provvedere agli usi delle acque da parte degli aventi diritto in base a regolare investitura, sia per l'irrigazione dei terreni che per l'animazione di opifici, quali pile da riso e mulini.
Un consorzio del fiume Menago esisteva già nel XVI secolo ed era costituito dai proprietari degli edifici che si trovavano lungo il corso del fiume: al 1574 data infatti una vertenza fra i consorziati e la comunità di Bovolone in relazione alle spese da sostenere per lo scavo generale del fiume; ancora nel 1704 si ha notizia di una convocazione degli aderenti per accordarsi su un altro scavo generale da eseguire nell'alveo [2]. Con due terminazioni datate 28 settembre 1722 [3] la magistratura dei tre Provveditori sopra i beni inculti di Venezia su istanza dei presidenti del Consorzio Fiume Menago, che si erano lamentati degli abusi commessi dagli utenti delle acque fluviali e del continuo pericolo di esondazioni, intervenne per regolare l'uso delle acque in base alle originarie investiture e convenne nella necessità di uno scavo universale del fiume per ripristinarne il giusto livello; in una delle due terminazioni si fa riferimento ad una delibera del Consorzio del 20 maggio 1720, in base alla quale i lavori erano a carico di chi godeva dell'uso delle acque ma la loro esecuzione spettava all'ente. Forse l'urgenza dello scavo fu motivo di rivisitazione e riassestamento delle competenze dell'ente; di fatto il 1722 è stato inteso come l'anno di istituzione del Consorzio Fiume Menago.
I consorzi costituiscono la forma organizzativa scelta dalla Repubblica di Venezia fin dal XVI secolo per gestire il complesso rapporto fra acqua e terra e favorire le attività dell'uomo. Da un punto di vista giuridico sono istituzioni la cui azione può collocarsi fra il pubblico e il privato secondo forme e gradi diversi. Si tratta, infatti, di enti associativi che coinvolgono proprietari di fondi perseguendo interessi privatistici, ma che svolgono con la loro attività funzioni di utilità pubblica, con risvolti fondamentali per il territorio su cui agiscono, come il risanamento igienico, garantendosi in tal modo la capacità di adeguarsi nel tempo alle trasformazioni di livello istituzionale più ampio.
Quando alla Repubblica veneta successe il Regno d'Italia, il governo si sostituì all'antico Magistrato sui beni inculti nella sorveglianza e nella tutela in materia di bonifica e di derivazione d'acqua. Con la legge 20 aprile 1804 la legislazione napoleonica fece distinzione, in base alle loro funzioni, fra "società" di difesa, di bonifica, di scolo e di irrigazione che erano costituite da tutti gli interessati situati in un determinato "compresorio", da delimitarsi laddove non esistente. Con il decreto del 6 maggio 1806 furono specificate motivazioni e finalità che dovevano sottendere alla costituzione delle società, mentre a quelle già esistenti fu fatto obbligo di adeguare gli statuti; pochi giorni più tardi, il 20 maggio, fu emanato un regolamento per le società degli interessati negli scoli e nelle bonifiche che disciplinava la formazione dei comprensori, la composizione e le attribuzioni delle delegazioni di presidenti, le competenze del personale, le attività dei custodi e i lavori da eseguire, nonché tutta la materia fiscale. Infine la legge 20 novembre 1810 si pronunciò sulla bonificazione dei terreni vallivi e paludosi, autorizzando il governo ad imporre le opere ritenute utili e necessarie e definendo i termini della partecipazione dei vari interessati, cioè lo Stato, i proprietari ed anche eventuali imprenditori specializzati, mantenendo ferme l'ingerenza o la concessione governativa [4].
Con la legge 15 gennaio 1815 del Regno lombardo-veneto tornarono in vigore le leggi della Repubblica veneta, sostituendo nuovamente alle società degli interessati i consorzi [5]. Di fatto già nel 1814 circolarono avvisi della Prefettura dipartimentale dell'Adige con cui si dichiaravano soppressi i comprensori allora rappresentati dalle delegazioni e si ripristinavano i consorzi con le loro presidenze così come esistenti prima del 1805 - anno in cui il Veneto era stato ceduto alla Francia di Napoleone e l'appena costituito Regno d'Italia aveva introdotto la Direzione generale acque e strade - richiamando l'osservanza di regolamenti e pratiche vigenti fino a quella data. Fra i consorzi di irrigazione citati nelle tabelle allegate agli avvisi come società in essere prima del 1805, e pertanto da ripristinarsi, vi era anche il Consorzio di Menago Superiore [6]. La documentazione d'archivio conferma che, se pure non vi furono sostanziali variazioni nell'amministrazione dell'ente, questa cesura istituzionale ebbe quantomeno un riflesso nella sua denominazione ufficiale, che infatti fu durante il Regno italico Comprensorio Fiume Menago, così come si riscontra nelle intestazioni dei prospetti dei conti preventivi e consuntivi di quegli anni.
Con il nuovo Stato unitario tappa importante fu la legge 20 marzo 1865 n. 2248 sui lavori pubblici, in cui si fece distinzione fra acque pubbliche e acque private: per le prime si prevedeva la competenza del governo per la loro tutela e vigilanza, nonché la partecipazione statale sulle opere da realizzarsi proporzionalmente al rilievo delle stesse, con il concorso delle province, dei consorzi e dei privati interessati; per le seconde si confermava la disciplina del codice civile promulgato nello stesso 1865 [7], in particolare quanto esposto negli articoli 657-661 e 678 circa la possibilità di costituire consorzio per quei privati che avessero avuto interesse comune nell'uso delle acque o nelle attività di bonifica, garantendo così l'autonomia decisionale privata, e circa l'obbligo di mettere per iscritto l'adesione degli interessati e il regolamento consorziale [8].
Il richiamo agli articoli del Codice civile fu esplicito nella legge sui consorzi di irrigazione 29 maggio 1873 n. 1387 [9]; con tale legge speciale si prescrisse la necessità di specificare nello statuto dell'ente l'estensione e il perimetro del terreno di competenza, le condizioni di ammissione dei soci, i modi di amministrazione, ed anche i mezzi previsti per realizzare le imprese (art. 2); si confermò inoltre la validità giuridica dei consorzi già esistenti, richiamandoli a continuare a procedere nell'osservanza dei loro regolamenti o statuti (art. 11).
Il primo intervento organico del legislatore sulla bonifica idraulica fu la legge 25 giugno 1882 n. 869, nota come legge Baccarini, che fece prevalere l'ingerenza governativa in materia idraulica ponendo in secondo piano il miglioramento agricolo ed economico e accentuando le finalità di utilità pubblica, come il risanamento igienico e, particolarmente, la profilassi antimalarica. Con questa legge gli interventi sulle acque non furono più di sola competenza del Ministero dell'agricoltura ma anche del Ministero dei lavori pubblici, in quanto funzionali alla valorizzazione del bene pubblico e alla soddisfazione dell'amministrazione pubblica. Furono pertanto definite, con criterio discrezionale, due categorie di opere di bonifica: alla prima categoria appartenevano le opere che avessero comportato, oltre ad un miglioramento agricolo, anche un significativo miglioramento igienico, mentre la seconda era individuata in negativo, cioè includeva le opere non appartenenti alla prima. Per attuare gli interventi coniugando l'interesse collettivo e le esigenze dei privati si scelse la forma dei consorzi, i quali, a seconda del rilievo delle opere, potevano configurarsi come obbligatori o volontari [10].
Per i consorzi di irrigazione, la nuova legge speciale, dopo quella del 1873, giunse nel 1883 [11] confermando l'ordinamento dei consorzi già esistenti e regolando i consorzi di nuova costituzione, con particolare riferimento al catasto di identificazione dei terreni da irrigare, ai contributi dei consorziati e alla loro riscossione, ai casi di servitù e relative indennità, al concorso dello Stato e degli altri enti territoriali nell'attuazione delle opere. Modificata in parte questa legge del 1883 da quella del 28 febbraio 1886 n. 3731 [12], le nuove disposizioni confluirono nel testo unico relativo ai consorzi d'irrigazione con il regio decreto 28 febbraio 1886 n. 3732 [13]. Con quest'ultima normativa si cercò di favorire le irrigazioni facendo affidamento, in quanto considerate opere private, su iniziativa e capitali anch'essi privati, ma fu comunque prevista e normata la concessione da parte del Ministero dell'agricoltura di sussidi ai consorzi d'acqua, a province, comuni e privati per la realizzazione dei lavori, con tassi d'interesse annuo proporzionali al capitale speso e alle derivazioni d'acqua. In quello stesso giorno 28 febbraio 1886 un altro regio decreto approvava il regolamento per l'esecuzione del testo unico speciale [14].
Già nei primi anni del Novecento il legislatore si pronunciò lentamente a favore di una visione più ampia delle bonificazioni, smarginando i confini delle categorie della legge Baccarini. In particolare si deve ricordare il testo unico sulla bonifica idraulica del 22 marzo 1900 n. 195 [15], che sanciva la competenza dello Stato sulle opere di prima categoria, includendo, oltre ai prosciugamenti, anche opere stradali e, appunto, opere idrauliche: l'esecuzione dei lavori poteva avvenire per diretto intervento del governo o dietro sua concessione, rilasciata solo a province, comuni o consorzi di privati proprietari. Con il regolamento di esecuzione del testo unico dell'8 maggio 1904 [16] si stabilì che per l'esecuzione delle opere di bonifica di prima categoria si costituissero speciali consorzi cui erano chiamati a partecipare tutti i consorzi idraulici esistenti nel perimetro del territorio oggetto dei lavori, dietro proposta da presentarsi alla Prefettura e previo riconoscimento del Ministero; una volta terminate le opere, la manutenzione sarebbe spettata ai consorzi speciali a ciò finalizzati.
Lo stesso principio è ripreso nel più specifico testo unico del 25 luglio 1904 sulle opere idrauliche [17], nel quale si espresse anche la possibilità per i comuni di essere "chiamati a far parte dei consorzi per argini e ripari sui fiumi e torrenti quando tali opere giovino alla difesa dei loro abitati, quando si tratti d'impedire i disalveamenti, e finalmente quando i lavori possano coadiuvare alla conservazione del valore imponibile del rispettivo territorio" (art. 20). È sulla scorta di questi provvedimenti legislativi che si deve intendere l'iniziativa promossa dalla presidenza del Consorzio Fiume Menago negli anni 1908-1909 di chiedere l'appoggio dei comuni, degli enti morali e dei privati interessati dal tratto inferiore del corso d'acqua per istituire un consorzio idraulico di difesa e manutenzione del fiume e dei suoi argini [18].
Altri furono i provvedimenti presi a partire dalla fine del secondo decennio del secolo in materia di derivazione di acque pubbliche e di interventi di irrigazione - come le leggi 20 novembre 1916, 12 febbraio 1919, 9 ottobre 1919, i decreti 22 luglio 1920 n. 1154 e 2 ottobre 1922 n. 1747 [19] -, con cui si affermava l'intervento finanziario dello Stato tramite sovvenzioni a seconda del rilievo delle opere irrigue ma con cui si confermava la natura privata delle stesse.
Ancora sulla linea del testo unico del 1900 si mosse la legge sulla bonifica idraulica del 20 dicembre 1923 n. 3256 [20], che all'esecuzione diretta da parte dello Stato preferì la forma della concessione, in prevalenza rivolta ai consorzi, spesso speciali, data la vastità dei terreni interessati dai progetti. Nel 1929, ad esempio, la Prefettura provinciale di Verona stese un elenco dei consorzi esistenti nel perimetro del bacino tributario del Tartaro - Canalbianco - Po di Levante interessati alla sua sistemazione idraulica, da presentare al Ministero insieme alla richiesta di autorizzare la costituzione di un solo consorzio speciale finalizzato all'esecuzione delle opere: nell'elenco fu fatta distinzione fra consorzi di bonifica, con l'indicazione del Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi di Legnago, consorzi idraulici di scolo, fra cui fu segnalato il Valli del Menago con sede a Bovolone, e consorzi d'irrigazione, fra cui quello del fiume Menago di Verona [21]. Il Consorzio Fiume Menago, pur se compreso nell'area, non fece però parte del consorzio temporaneo, che fu costituito con regio decreto del 23 giugno 1930 n. 1502 [22].
Con la nota legge del 13 febbraio 1933 n. 215 [23], frutto della politica fascista dello sviluppo agrario, fu sancito il concetto di bonifica integrale. In questa legge i consorzi di bonifica furono definiti come persone giuridiche pubbliche, legittimate da uno statuto e da un piano di intervento, e considerati enti con pluralità di funzioni, abolendo in tal modo le passate distinzioni fra consorzi di esecuzione, manutenzione e contribuzione [24]: con la legge sulla bonifica integrale tornarono ad essere prioritarie le ragioni economiche e sociali in senso lato rispetto a quelle igieniche e le due attività di irrigazione e bonificazione furono considerate complementari e coordinate. Tuttavia, nella legge si fece ugualmente una distinzione tra consorzi di bonifica veri e propri e consorzi di miglioramento fondiario, questi ultimi non dichiarati giuridicamente pubblici perché troppo vincolati per loro natura ai singoli privati proprietari; i consorzi furono regolamentati nel loro ordinamento interno e sottoposti alla vigilanza del Ministero dell'agricoltura, della Prefettura ed anche dell'Associazione nazionale dei consorzi [25]. In quello stesso 1933, l'11 dicembre, fu emanata anche la legge per disciplinare l'uso delle acque pubbliche [26], con cui si sostenne il coordinamento degli usi per forza motrice con quelli per irrigazione e si promosse l'assorbimento degli utenti più piccoli da parte di quelli grandi, confermando inoltre la forma della concessione statale per l'esecuzione delle imprese irrigue. In base alla nuova legislazione il Consorzio Fiume Menago fu naturalmente considerato un consorzio di miglioramento fondiario, come si trova definito nelle carte della sua amministrazione [27]. I provvedimenti delle leggi del 1933 trovarono sostanziale conferma nel nuovo Codice civile del 1942, in cui gli articoli 857-865 accolsero le definizioni di bonifica e di miglioramento fondiario, le distinzioni delle competenze statali e private, il concorso dei privati e i loro obblighi, mentre gli articoli 909-921 regolarono la proprietà delle acque, la formazione dei consorzi per l'uso comune delle stesse e la casistica in materia [28].
Per quanto concerne la normativa interna al Consorzio Fiume Menago, il primo regolamento di cui si ha notizia risale al 1820 [29], ma non se ne è trovata copia nell'archivio. I seguenti interventi dei presidenti e dei consorziati sulla materia si concentrarono negli ultimi tre decenni del XIX secolo. In obbedienza alla circolare n. 4030 del 1 aprile 1868 della Regia prefettura di Verona, il consorzio compilò il 20 agosto 1869 un nuovo regolamento, prima approvato dall'assemblea consorziale il 17 gennaio 1870 [30] poi modificato e approvato il 24 novembre 1873 [31]. Il documento fu inviato alla Prefettura ma non ne ottenne sanzione per alcune formalità; nonostante ciò il consorzio non si preoccupò della mancata approvazione per poter mantenere il più possibile autonoma la propria amministrazione, considerandosi più come società privata che di pubblica dipendenza [32]. Da parte sua la Prefettura non insistette per l'adeguamento, almeno fino al 1874 quando fu trasmesso alla presidenza consorziale un modello a stampa di regolamento al fine di facilitare l'esecuzione di quanto prescritto dall'art. 116 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 sulle opere pubbliche, che prevedeva per i consorzi di difesa, scolo e bonifica uno statuto generale a cui attenersi per la loro riorganizzazione [33].
La volontà di normare l'organizzazione interna dei consorzi, punto di forza delle legge del 1865, si espresse anche nel regolamento del 7 settembre 1887 che prevedeva per questi enti la redazione dello statuto secondo determinati modi e forme, in garanzia della legittimità degli enti stessi. Dal carteggio dell'archivio consorziale si evince tuttavia che, trattandosi di consorzio d'acqua e avendo per scopo l'uso d'acqua per irrigazione e l'animazione di opifici, il Consorzio Fiume Menago fu considerato non rientrante nelle disposizioni della citata legge sui lavori pubblici, se non per i lavori influenti sul buon regime delle acque, e fu pertanto richiamato nel 1891 dalla Prefettura della Provincia di Verona a regolarsi con le citate leggi speciali del 1873 e del 1886, e a riformare di conseguenza i propri statuti e regolamenti [34]. In seguito a ciò il consorzio riprese la stesura di un proprio regolamento che fu stampato a Verona nel 1899 [35], le cui modifiche confluirono nello statuto approvato in seduta 21 giugno 1900 [36], a sua volta emendato con il nuovo statuto approvato con decreto ministeriale del 25 giugno 1903 [37], quest'ultimo non reperito fra le carte dell'archivio.
Dallo statuto del 1900 si desume che il consorzio aveva sede a Verona ed esercitava le proprie competenze sul fiume Menago, pertanto entro un territorio compreso nella sola provincia veronese, per il tratto che andava dalla sua origine posta nelle vicinanze di Ca' di David in contrada Magnan fino a Cerea, interessando i comuni di Buttapietra, Oppeano, Isola della Scala, Bovolone e appunto Cerea, dove il manufatto delle porte di regolazione delle acque posizionato nella parte inferiore del territorio comunale deviava artificialmente il corso del fiume; da questo punto in poi il fiume rientrava nell'ingerenza del Consorzio Valli Menago. Al 1900 il bacino idrografico del consorzio era pari a 351 ettari e in esso scorreva il fiume, lungo circa 40 km e variabile nella larghezza dai 3 ai 6 m, lungo il cui percorso cadevano sotto il controllo dell'ente fosse, bocche d'irrigazione, stramazzi, botti e scoli, ponti e pedagne, ma anche mulini e pile, risaie e peschiere.
I proprietari regolarmente investiti, spesso definiti nelle carte d'archivio "ditte", costituivano l'ente e concorrevano nelle spese del consorzio, privo di rendite patrimoniali proprie, in ragione e proporzione dell'acqua erogata a loro favore e del numero di ruote possedute per dare movimento agli opifici. Il consorzio operava attraverso l'assemblea generale alla quale partecipavano tutti i consorziati, che avevano un diritto di voto proporzionale alla propria partecipazione agli utili. Competenze dell'assemblea generale erano l'approvazione dello statuto, del regolamento interno e di ogni loro modificazione; l'approvazione delle variazioni eventualmente proposte circa la perimetrazione, classificazione e caratura del consorzio; la nomina della deputazione consorziale, da eleggersi fra i consorziati; la nomina di due revisori dei conti, da eleggersi analogamente; la determinazione degli stipendi e salari del personale dipendente dall'ente; l'approvazione dei bilanci preventivi e consuntivi; l'approvazione dei progetti e delle spese relativi ai lavori straordinari se necessari od opportuni nell'interesse generale dei consorziati, e di ogni altro provvedimento concernente il consorzio che si intendesse sottoporre a voto (artt. 6-17).
Salvo convocazioni straordinarie, l'assemblea veniva adunata tramite avvisi con cadenza annuale nel mese di marzo, era presieduta dal presidente o dal deputato anziano e si occupava della nomina o rinnovo dei deputati consorziali e della nomina dei revisori dei conti, nonché dell'approvazione del conto consuntivo dell'anno precedente; le deliberazioni venivano raccolte nel relativo processo verbale firmato dal presidente, da un socio e dal segretario.
La deputazione consorziale (o presidenza o consiglio d'amministrazione) (artt. 18-27) era organo di rappresentanza del consorzio nei suoi rapporti con gli interessati, le autorità e i privati, e di gestione amministrativa, economica e disciplinare degli affari consorziali. Era composta da tre membri, eletti a scrutinio segreto e a maggioranza di voti. La carica di deputato, onorifica e del tutto gratuita, ebbe prima durata quinquennale poi, a partire dal 1900, triennale ma prevedeva per l'uscente la possibilità di essere rieletto; il ruolo di presidente spettava per anzianità. Competenze della deputazione erano vigilare sull'andamento del consorzio, assumendo potere decisionale nei casi di urgenze o eventi e necessità straordinarie; provvedere alla compilazione dei bilanci; dare esecuzione alle deliberazioni dell'assemblea; dare disposizioni riguardo all'esattoria del consorzio e nominare l'esattore; obbligare i consorziati o frontisti a mantenere in buono stato manufatti ed opere di interesse del consorzio; decidere di nomine, sospensioni o licenziamenti del personale; compilare un eventuale regolamento interno, se d'occorrenza; provvedere ai mezzi per far fronte alle spese d'amministrazione. La deputazione si avvaleva dell'assistenza di un segretario (artt. 28-36), remunerato con uno stipendio stabilito in sede assembleare. Il segretario era il responsabile dell'ufficio consorziale, che aveva sede a Verona, e rispondeva in prima persona dell'organizzazione e della buona tenuta dell'archivio.
La sorveglianza del fiume era invece compito del custode idraulico, uno solo secondo il regolamento del 1873, due secondo lo statuto del 1900, di cui uno per il tronco superiore e l'altro per il tronco inferiore del fiume (artt. 37-41), ma in ogni caso di nomina della deputazione. I custodi avevano il compito di sorvegliare il fiume e gli influenti, gli argini, le chiaviche e i manufatti, percorrendo almeno una volta alla settimana la linea del fiume di loro competenza per verificare disordini, abusi, contravvenzioni, e di farne relativo resoconto; spettava loro inoltre il controllo e, all'occorrenza, la direzione dei lavori eseguiti ad argini e manufatti, in base alle prescrizioni impartite dai superiori responsabili. Essi avevano l'obbligo di residenza, rispettivamente a Buttapietra e a Bovolone, e il loro salario era stabilito in sede assembleare.
Uno o più ingegneri civili erano invece eletti dalla deputazione per consulenze tecniche, per redigere progetti, dirigere e sorvegliare i lavori in atto, collaudare le opere e intervenire in tutte le attività poste in essere per il buon funzionamento del consorzio; gli ingegneri erano compensati dietro specifica delle competenze e delle prestazioni, eccezionalmente assunti a stipendio fisso (art. 42).
Per quanto riguarda i lavori consorziali (artt. 43-51), il consorzio provvedeva a far eseguire da chi ne aveva l'obbligo i lavori di scavo, regolazione e sgarbamento, periodici e straordinari. In particolare, gli scavi del primo tronco, cioè dall'origine del fiume fino al mulino della Camera, erano eseguiti a spese del Consorzio mentre quelli del secondo tronco, cioè il tratto inferiore di competenza dell'ente, erano eseguiti per consuetudine ogni sei anni a spese delle ditte aventi obbligo, stabilite per statuto in base alla perizia Zambelli del 13 ottobre 1722, ma su ordine, controllo e collaudo del Consorzio. Ugualmente ripartito l'onere dello sgarbo delle erbe, che doveva essere eseguito nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto. La manutenzione ordinaria degli argini era a carico consorziale, ad eccezione di due tratti mantenuti per consuetudine dai comuni di pertinenza territoriale di Bovolone e Cerea, mentre alle ditte restava l'obbligo di preservare le rive e conservare correttamente tutti i manufatti esistenti sul fiume, ciascuna secondo proprietà e interessi. Per poter verificare lo stato di interrimento dei canali vi erano stabili e capisaldi sui quali era indicata la profondità per ogni tronco di canale.
Alle spese ordinarie per l'amministrazione e per l'esecuzione dei lavori di ordinaria manutenzione si provvedeva mediante una tassa annuale stabilita dalla deputazione in base al bilancio preventivo, tassa ripartita fra gli interessati in base ai quadretti d'acqua erogata e al numero di ruote degli opifici; gli interessati erano avvertiti e richiamati al pagamento mediante avviso (artt. 52-62). In vista delle spese straordinarie era mantenuto un fondo di riserva, alla costituzione del quale era destinata ogni anno la decima parte della tassa consorziale. L'esazione delle tasse era compito dell'esattore, nominato dalla deputazione che decideva del suo compenso: il pagamento dei tributi doveva effettuarsi dietro mandato della stessa deputazione, alla quale tornava con allegata la quietanza del percipiente. L'esattore era tenuto a presentare all'ufficio consorziale entro gennaio il resoconto della sua gestione e notificare tutte le variazioni nelle intestazioni riscontrate nel corso della sua attività, al fine di apportare gli opportuni aggiornamenti al catasto. All'esattore spettava anche la riscossione delle multe inflitte a seguito dell'accertamento di abusi. Era considerata contravvenzione il violare le disposizioni di polizia delle acque e dei manufatti (artt. 63-78), come depositare materie sugli argini o sulle rive, impiantare alberi o siepi lungo gli argini, ostacolare in qualunque modo il passaggio degli incaricati consorziali, impedire o modificare il regolare deflusso delle acque del fiume. Le contravvenzioni erano rilevate e denunciate dai custodi e dagli agenti della forza pubblica, e, una volta comprovate con atto di accertamento rimesso alla deputazione, erano presentate agli uffici della Pretura che esprimeva giudizio sulla pratica.
Il consorzio svolse un'attività significativa sul territorio almeno fino agli anni Trenta del Novecento, periodo a partire dal quale, prima per l'ingerenza statale con i piani di intervento sul territorio, poi per le note vicende belliche, ebbe inizio il declino, ben documentato dalle vicende dell'archivio consorziale. Nel 1968 il Consorzio Fiume Menago fece richiesta al Consorzio di bonifica delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi di Legnago di esserne assunto nella gestione con amministrazione separata, in quanto ricadente entro il nuovo perimetro del suo comprensorio, domanda accolta dal relativo consiglio dei delegati il 28 marzo 1969 con riserva sulla data di inizio della nuova gestione. L'assunzione fu verbalizzata soltanto il 21 novembre 1975, in seguito alla rotta dell'argine destro del fiume che rese evidente ed urgente la necessità per il Consorzio di bonifica di acquisire le competenze dell'ente più debole.
Il 19 settembre 1977 l'assemblea generale del Menago deliberò lo scioglimento del Consorzio, poiché i suoi compiti istituzionali erano stati trasferiti al Consorzio di bonifica, di nuova denominazione, delle Valli Grandi e Medio Veronese. La soppressione del Consorzio Fiume Menago giunse nel 1983 con decreto della Regione Veneto, ai sensi dell'art. 58 della legge regionale n. 88 del 31 ottobre 1980 [38].
[1] PETROCCHI 1938, pp. 968-971; VITALE 1938, pp. 971-976.
[2] SCOLA GAGLIARDI, Le corti rurali... , 1992, p. 15.
[3] BIBLIOTECA COMUNALE DI CEREA [d'ora in poi BCC], Archivio storico del Consorzio Fiume Menago [d'ora in poi ASCFM], Atti, b. 24, fasc. 235 "Zanetti ingegnere Attilio. Manutenzione degli argini ed altri incarichi", copie del sec. XIX.
[4] RUSSO 1927, pp. 11-12; CAMPOS 1937, p. 97.
[5] CAMPOS 1937, p. 98.
[6] BCC, ASCFM, Atti, b. 53, fasc. 50 "Miscellanea di circolari, notifiche e comunicazioni delle autorità per il consorzio", Avviso della Prefettura dipartimentale dell'Adige del 30 marzo 1814.
[7] SERPIERI 1946, pp. 311-312.
[8] BCC, ASCFM, Atti, b. 15, fasc. 115 "Leggi, regolamenti e circolari per oggetti diversi che non avvi posizione speciale", Codice civile del 1865, artt. 657-661 e 678 in copia.
[9] BCC, ASCFM, Atti, b. 15, fasc. 115 "Leggi, regolamenti e circolari per oggetti diversi che non avvi posizione speciale", "Legge sui consorzi d'irrigazione" 29 maggio 1873, n. 1387 (Serie 2.a).
[10] SERPIERI 1946, pp. 79-81.
[11] BCC, ASCFM, Atti, b. 15, fasc. 115 "Leggi, regolamenti e circolari per oggetti diversi che non avvi posizione speciale", "Legge concernente i consorzi d'irrigazione" 25 dicembre 1883, n. 1790 (Serie 3.a).
[12] BCC, ASCFM, Atti, b. 15, fasc. 115 "Leggi, regolamenti e circolari per oggetti diversi che non avvi posizione speciale", "Legge che modifica quella del 25 dicembre 1883 n. 1790 (Serie 3.a) sui consorzi d'irrigazione" 28 febbraio 1886, n. 3731 (Serie 3.a).
[13] BCC, ASCFM, Atti, b. 15, fasc. 115 "Leggi, regolamenti e circolari per oggetti diversi che non avvi posizione speciale", "Regio decreto che riunisce in un testo unico le disposizioni contenute nelle due leggi del 25 dicembre 1883, n. 1790 e del 28 febbraio 1886, n. 3731, concernenti i consorzi d'irrigazione" 28 febbraio 1886, n. 3732 (Serie 3.a). Si veda SERPIERI 1946, pp. 85-86.
[14] BCC, ASCFM, Atti, b. 15, fasc. 115 "Leggi, regolamenti e circolari per oggetti diversi che non avvi posizione speciale", "Regio decreto che approva il regolamento per la esecuzione delle leggi sui consorzi d'irrigazione riunite in testo unico, col regio decreto del 28 febbraio 1886, n. 3732 (Serie 3.a)" 28 febbraio 1886, n. 3733 (Serie 3.a).
[15] SERPIERI 1946, pp. 101-102.
[16] Regio decreto 8 maggio 1904, n. 368, "Regolamento per la esecuzione del testo unico della legge 22 marzo 1900, n. 195, e della legge 7 luglio 1902, n. 333, sulle bonificazioni delle paludi e dei terreni paludosi", artt. 13, 17-33, 44-50
[17] Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie".
[18] BCC, ASCFM, Atti, b. 46, fasc. 481, "Costituzione consorzio di difesa. Corrispondenza col Comune di Cerea".
[19] SERPIERI 1946, pp. 108-109.
[20] Ibid., pp. 130-132.
[21] BCC, ASCFM, Atti, b. 49, fasc. 569 "Federazione provinciale fascista. Costituzione Ente speciale sistemazione Tartaro - Canalbianco - Po di Levante". Sui consorzi speciali di bonifica si veda anche RUSSO 1927, pp. 19-28.
[22] Copia dello statuto del consorzio speciale di bonifica si trova fra la corrispondenza del 1942: BCC, ASCFM, Atti, b. 51, fasc. 24.
[23] Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, "Nuove norme per la bonifica integrale".
[24] CAMPOS 1937, pp. 102-106; SERPIERI 1946, pp. 138-143.
[25] SERPIERI 1946, pp. 139-142, 313-315.
[26] Ibid., p. 263.
[27] BCC, ASCFM, Atti, b. 51, fasc. 24 "Corrispondenza 1942", doc. del 22 giugno 1942.
[28] SERPIERI 1946, pp. 149-150, 262-263.
[29] BCC, ASCFM, Atti, b. 25, fasc. 244 "Miscellanea di atti diversi senza importanza", doc. del 12 giugno 1843.
[30] BCC, ASCFM, Atti, b. 31, fasc. 306 "Regolamento consorziale".
[31] BCC, ASCFM, Atti, b. 31, fasc. 306 "Regolamento consorziale".
[32] BCC, ASCFM, Atti, b. 36, fasc. 292, "Memorie relative alla vita e conduzione del Consorzio Fiume Menago", [1861-1869].
[33] BCC, ASCFM, Atti, b. 31, fasc. 306 "Regolamento consorziale".
[34] BCC, ASCFM, Atti, b. 31, fasc. 305 bis "Prefettura. Atti generici", docc. del 18 giugno e 20 luglio 1891.
[35] BCC, ASCFM, Atti, b. 43, fasc. 451 "Statuto del Consorzio Fiume Menago".
[36] BCC, ASCFM, Atti, b. 43, fasc. 451 "Statuto del Consorzio Fiume Menago".
[37] Esplicito richiamo allo statuto del 1903 si ha in tutte le matrici dei moduli prestampati dei mandati di pagamento in uso nell'esattoria consorziale: BCC, ASCFM, Mandati di pagamento. La precisazione cronologica del decreto ministeriale si trova in un appunto dell'8 dicembre 1913 in BCC, ASCFM, Atti, b. 52, fasc. 43 "Varie di corrispondenza".
[38] Consorzio di Bonifica Valli Grandi e Medio Veronese, Archivio amministrativo, b. "Subconsorzi e gestioni speciali - Provvedimenti di soppressione (LR 88/1980 art. 58)", fasc. "Consorzio Fiume Menago". Nel fascicolo si trova anche una copia fotostatica dello statuto consorziale del 1900.
Redazione e revisione:
Benedusi Roberta, 31/12/2007, inventariazione
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