Estremi cronologici: 1636 maggio 29 - 1668 dicembre 11
Consistenza:
18
Contenuto: La documentazione afferente alla serie è costituita da 18 registri, con estremi cronologici 1636-1668, nei quali sono annotati i pegni, relativi probabilmente al danno dato, con il loro valore e annotazioni circa l'eventuale restituzione o vendita per ordine del magistrato.
La Depositeria dei pegni era l'ufficio destinato a custodire i pegni giudiziali nonchè abilitato alla vendita degli oggetti pignorati.
Dallo statuto comunale del 1521 si apprende che i "massari o camerarii" dei pegni dovevano essere eletti ogni 4 mesi; a costoro dovevano pervenire tutti i pegni tolti dai baili e dalla famiglia del podestà sotto pena di 10 soldi per ciascun pegno (cfr. fondo Comune preunitario di Fratta, Statuti, reg. 1, rubrica 22). Nel caso in cui il debitore non poteva o non voleva pagare quanto dovuto, il commissario gli faceva pignorare i beni equivalenti all'importo che lo stesso era tenuto a dare. Questo era materialmente eseguito dal bailo il quale si recava sul luogo dove si trovava l'oggetto da pignorarsi (podere, casa, fondo, bottega) in virtù del mandato detto "de immittendo" che gli dava il diritto di eseguire "tutti queli atti possessori necessari et opportuni ... con facoltà di poter astringere il proprietario come richiesto dall'esequatur della Rota romana". Alla comunità spettavano i proventi derivanti dal pignoramento (ibidem).
Il massaro dei pegni, ogni volta che riceveva dei pegni, doveva elencarli in un apposito libretto e non poteva restituirli senza la polizza sottoscritta dal podestà. Alla fine del proprio mandato, doveva far bandire "ad li lochi usati" che, chi avesse avuto dei pegni in Comune, andasse a ritirarli, altrimenti, passati otto giorni, il massaro li avrebbe consegnati al suo successore; il quale, entro cinque giorni, con l'assistenza di un sindaco, li avrebbe venduti, consegnando il ricavato al camerlengo.
E' datato 5 settembre 1617 un rescritto del governatore di Perugia, in risposta ad una istanza degli amministratori di Fratta, perchè i pegni che dagli esecutori si facevano in quel castello dovessero lasciarsi in mano al pubblico depositario della Fratta. Questo ci fa presupporre che da parte dell'autorità perugina ci fosse stata una richiesta in tal senso alla quale, poi, non si diede seguito.
Una circolare, spedita il 25 febbraio 1818 dall'assessore criminale della Delegazione apostolica di Perugia al governatore di Fratta, chiarisce che i pegni vadano destinati ai sindaci degli appodiati: "A forma di quanto dispone nell'Art. 215 il Motu-Proprio di N. S. dei 6 luglio 1816 spettando alla Comunità il Provento della Depositeria dei Pegni, la Sacra Congregazione del Buon Governo col suo venerato dispaccio dei 14 andante ha dichiarato che il prodotto degli Emolumenti da esigersi a tenore dei Regolamenti generali sulle Tasse determinate nel nuovo Codice di Procedura Civile Art. 230 e seguenti venga impiegato intieramente ed esclusivamente nelle spese di utilità comune ai Luoghi appodiati e che il Sindaco di detti Luoghi debba essere il Depositario dei piccoli pegni inferiori a scudi 3 a tenore dell'Art. 1321 del nuovo Codice stesso e ne percepisca gli emolumenti in riflesso dell'incomodo e della responsabilità che assume ..." (Cfr. Comune preunitario di Fratta, Carteggio amministrativo, b. 52, a. 1818, Tit. V, artt. 1, 2 e 4).
L'elezione del depositario, da parte del consiglio, subì modifiche ai sensi del Motu proprio emanato nel 1817. Infatti, "L'apostolica Delegazione con suo Dispaccio delli due Novembre corrente n. 6611 avverte che non può aver luogo l'aggiudicazione fatta dell'appalto della Depositeria dei Pegni di questa Comune per l'annua risposta di scudi trenta, dovendosi per disposizione dell'Art. 129 del Moto Proprio del di 22 Novembre 1817 eleggere il Depositario dal Pubblico Consiglio, e simile impiegato deve corrispondere alla Comune quella porzione di emolumenti che gli spetta in forza delle tasse consuete. In seguito di ciò il sig. Gonfaloniere disse essere necessario divenire alla scelta d'un idoneo sogetto per simile Offizio" (Cfr. Comune preunitario di Fratta, Consigli e riformanze, reg. 5, c. 63v, 20 novembre 1820).
Criteri di ordinamento:
Ordine cronologico delle unità. Numeri di corda da 204 a 221.
Unità:
18
Unità:
Depositeria dei pegni e danno dato
(1662 - 1665)
1662-07-06 - 1665-08-21
Segnatura:
219
Consistenza numerazione:
Registro di cc. 90
Descrizione estrinseca:
Registro, cc. 90.
Depositeria dei pegni e danno dato
(1665 - 1667)
1665-06-10 - 1667-11-29
Segnatura:
220
Consistenza numerazione:
Registro di cc. 72
Descrizione estrinseca:
Registro, cc. 72.
Contenuto: Per i mesi di giugno, luglio e agosto gli atti integrano quelli del registro n. 219.