Atti del podestà, vicegovernatore, maire della comunità di Cannara
Serie
Altre denominazioni:
Vicegovernatore
/ Edile e Aggiunto
[ Cariche riferibili al biennio 1798-1799. ] / Maire
[ Carica riferibile al periodo 1809-1814. ]
Estremi cronologici: 1390 - 1828
Consistenza:
9 registri, 13 buste
Storia archivistica: Il primo libro dello statuto di Cannara che fu compilato tra il 1534 e il 1536 concerne il "regimen" della comunità, e cioè traccia le funzioni e le competenze spettanti al consiglio comunitativo e al podestà.
Per quanto riguarda quest'ultimo, "gli statuti non specificano le modalità di scelta di un tale magistrato, ma, analogamente a quanto accade a Perugia ed in altri comuni, è da supporre che sia forestiero, persona leale, idonea e fedele alla Chiesa di Roma" (Turrioni, p. 207).
L'ufficiale durava in carica sei mesi e prima di assumere il suo ufficio era tenuto a prestare giuramento sulle scale di pietra del palazzo comunale, dinanzi alla comunità e alla presenza del notaio dei consoli. La formula del giuramento prevedeva, tra l'altro, che costui dovesse "fare, governare, operare ed esercitare il potere con rettitudine, saggezza, premura, lealtà e senza inganno..., scacciare ed espellere gli eretici e i patarini banditi..., i sovversivi e ogni altra persona di cattiva condizione, fazione, reputazione..."; che abiterà stabilmente nella terra di Cannara, tenendo al suo seguito una familia composta da due validi servitori in grado di portare le armi, e da un vicario esperto nell'arte notarile. Il podestà o il suo vicario hanno anche il dovere di istruire processi di natura civile e penale. Scaduto il mandato, il podestà ha l'obbligo di trattenersi per tre giorni ancora a Cannara, per essere sottoposto a "sindacato", ossia a verifica della legittimità e correttezza degli atti amministrativi da lui compiuti durante il mandato . La norma statutaria non quantifica esattamente il suo salario; anzi, nel testo è lasciato uno spazio bianco in corrispondenza della cifra da pagarsi comunque in fiorini, divisa in tre rate e a copertura dell'incarico di 6 mesi. Il pagamento del salario deve avvenire mediante tre rate, l'ultima delle quali da saldare dopo il "sindacato", riserva, questa, che costituisce per il Comune una garanzia in più di corretto espletamento dell'ufficio assegnato (T, p. 209; sul sindacato del podestà: pp. 217-227).
Nello statuto è stabilito che a Cannara si celebrano cause civili e penali di prima istanza, per le quali l'accusato può farsi rappresentare da un notaio o da altra figura in qualità di procuratore o di avvocato (Turrioni, p. 268). Sono fissati i giorni deputati all'amministrazione della giustizia, ed è specificato che i reati penali possono essere giudicati anche nei giorni festivi (Turrioni, p. 267); non si dà udienza a chi ricusa il foro di Cannara (Turrioni, p. 268).
La procedura nelle cause civili è descritta nel secondo libro dello statuto e sinteticamente esposta in Turrioni, pp. 268-269; quella criminale, che corrisponde all'odierna giustizia penale, nel terzo libro detto dei "maleficia" (Turrioni, pp. 269-272); le pendenze di danno dato nel quinto e ultimo libro.
Contenuto: La serie è costituita da 22 unità (regg. 9, bb. 13) con estremi cronologici 1390-1828.
L'attività svolta dai podestà di Cannara comprende la seguente documentazione:
- atti e cause civili, criminali e di danno dato, dalla fine del XIV alla fine del XVIII secolo;
- cause criminali, degli anni 1401-1402 e 1555;
- cause civili, del 1536 e della fine del XVIII secolo;
- carteggio amministrativo, per il periodo dal 1537 al 1828, comprendente le carte del podestà, del vicegovernatore e del maire di Cannara;
- danno dato, rsialente al periodo tra la fine del Cinquecento e l'inizio del Seicento;
- iura diversa, cause criminali, udienze, cause civili e cause economiche: complessi documentari prodotti nel periodo della seconda Restaurazione pontificia.
Si precisa che la sottoserie Carteggio amministrativo comprende anche carte prodotte dal maire di Cannara, quantitativamente esigue.