Governo pontificio di Perugia, Perugia 1555 - 1860
Ente
Estremi cronologici: 1555 - 1860
Intestazioni:
Governo pontificio di Perugia, Perugia 1555 - 1860
Altre denominazioni:
Governo pontificio di Perugia
Prima dall'avvento del governatore, la giustizia nei comuni veniva amministrata dal podestà, figura destinata a scomparire intorno alla metà del XVI secolo, che durava in carica sei mesi e che era coadiuvato da un giudice e da un notaio. Il governatore venne a sostituirsi al podestà nell'amministrazione della giustizia e non solo: essendo un organo periferico dello Stato pontificio, aveva competenze molto ampie sia in campo amministrativo che in quello giudiziario. Ad esempio, in materia di giustizia, era competente soprattutto in questioni di diritto penale, ma la sua competenza si estendeva anche in questioni di diritto civile, andandosi così a sostituire alle magistrature comunali, ottemperando alla volontà di limitare, da parte del potere centrale di Roma, le funzioni e le competenze politico-amministrative delle locali magistrature. Il governatore aveva il compito di presiedere i consigli comunali; di ricevere il giuramento dei consiglieri, dei priori e degli ufficiali; per il mantenimento dell'ordine pubblico e per l'esecuzione delle sentenze, aveva alle sue dipendenze il bargello e i birri.
Per effetto della politica accentratrice dello Stato pontificio, esplicitata dalla creazione territoriale dei distretti e da un sistema di tribunali superiori (il Tribunale della Segnatura che aveva il compito di esaminare i ricorsi contro le sentenze e i provvedimenti di ogni autorità giudiziaria dello Stato sia in materia criminale che civile e il Tribunale della Rota romana che era il massimo tribunale civile di merito dello Stato) i governatori, oltre alla giurisdizione criminale, riuscirono ad attrarre a sé anche molta parte di quella civile con la conseguenza che la magistratura di emanazione statale acquistò una netta prevalenza su quella di origine comunale.
A seguito della costituzione di Sisto V "Immensa eterni Dei" del 22 gennaio 1588, si istituirono le congregazioni cardinalizie quali organi stabili per il governo dello Stato, e fra di esse un particolare sviluppo ebbe la Sacra Consulta, che si affermò come organo superiore di tutta l'amministrazione della giustizia penale.
Mentre il controllo economico divenne di competenza della Sacra Congregazione del Buon Governo, istituita da Clemente VIII il 30 ottobre 1592 (1), la Congregazione della Sacra consulta nei secoli XVII e ancor più XVIII, avocò sempre più a sé anche il compito di controllare il governo politico delle comunità: si occupò in maniera sempre maggiore, infatti, della formazione dei loro organi di governo e in particolare delle nomine dei membri dei consigli comunali. Essa provvedeva inoltre alla nomina di gran parte dei governatori locali che si potevano suddividere in quattro classi: governatori cosiddetti prelatizi, di breve, di patente e subordinati. Ai primi, istituiti nei centri maggiori, erano preposti prelati di rango più o meno elevato a seconda dell'importanza delle città stesse, ai secondi, funzionari laici per lo più giuristi di professione, sia gli uni che gli altri nominati con breve pontificio. I governatori della terza categoria erano nominati dalla Sacra consulta a mezzo, per l'appunto, di lettere patenti ed anche costoro dipendevano direttamente dalla Congregazione, senza vincoli nei confronti dei governatori delle classi superiori. Anche i governatori di terza categoria erano giuristi laici, al pari di quelli di quarta, che dipendevano però da un governatore prelato o di breve (2).
Con l'istituzione della Sacra consulta, i cui già vasti poteri si andarono ulteriormente accrescendo nel corso dei secoli successivi, giunse a compimento l'opera di costruzione del sistema centrale delle magistrature giudiziarie: esso era destinato a durare, senza considerevoli variazioni, sino alla fine del secolo XVIII.
Nel febbraio del 1798 anche l'ultima parte dello Stato pontificio cadde nelle mani dei francesi, che diedero vita alla Repubblica romana. L' intero territorio fu ristrutturato e diviso in otto dipartimenti; ciascun dipartimento fu diviso in cantoni e i cantoni in comuni.
Presso ogni amministrazione dipartimentale e cantonale era insediato un prefetto consolare che aveva il compito di vigilare sull' operato delle amministrazioni alle cui riunioni egli, a somiglianza dei governatori pontifici, partecipava senza diritto di voto. Tale struttura aveva esclusivamente funzioni amministrative in quanto quelle giudiziarie furono affidate ad un sistema di tribunali, civili e penali, del tutto separato dalle strutture amministrative e legislative, sia centrali che periferiche (3). L'Umbria fu divisa in due dipartimenti: il Dipartimento del Clitunno, con capoluogo Spoleto e il Dipartimento del Trasimeno con capoluogo Perugia. Il 7 agosto 1799 cadde la Repubblica romana e il territorio fu invaso dalle truppe austriache. Il nuovo pontefice Pio VII si servì del riformista Ercole Consalvi che ripartì il territorio in sette delegazioni apostoliche in cui l'ordinamento giudiziario fu esercitato dal delegato apostolico che di fatto continuava ad espletare le funzioni e i poteri dell'antico governatore.
Nel giugno 1809 gran parte dell'Umbria insieme con il Lazio venne annessa all'impero francese. Fu attuato un nuovo ordinamento territoriale basato sui dipartimenti a capo dei quali era un prefetto; ognuno di essi era coadiuvato da un sottoprefetto deputato alla direzione del circondario; il circondario era suddiviso in cantoni che di fatto rappresentavano la circoscrizione del giudice di pace, ufficio giudiziario di più basso livello (4). Tra l'inizio del 1814, grazie alla destituzione di Napoleone e la metà del 1815 in seguito alle deliberazioni del Congresso di Vienna, Pio VII rientrò in possesso dell'intero Stato pontificio.
Con il motu proprio del detto pontefice del 6 luglio 1816, sulla organizzazione dell'amministrazione pubblica e istitutivo delle delegazioni apostoliche, l'Umbria venne divisa nelle due legazioni di prima e seconda classe di Perugia e Spoleto, corrispondenti, come circoscrizioni territoriali, ai dipartimenti del Trasimeno e del Clitunno nel periodo della Repubblica romana. Il riparto territoriale della Delegazione apostolica di Perugia comprese i governi distrettuali di Perugia, Città di Castello, Foligno, Todi; quello della Delegazione di Spoleto, i distretti di Spoleto, Norcia e Terni. Dal maggio 1814, quando la Provincia dell'Umbria fu restituita al pontefice, fino alla definitiva sistemazione del 1816, venne istituito un Commissariato della provvisoria pontifica amministrazione della Provincia di Perugia, a capo del quale fu posto un delegato apostolico. Ogni delegazione era retta da un delegato, nominato dal papa tramite un provvedimento della Segreteria di Stato. Nel caso si trattasse di un cardinale, assumeva il titolo di legato. Al delegato (o legato secondo i casi) erano affiancati due assessori, sempre di nomina papale, con funzioni ausiliarie di natura giudiziaria (l'uno nel diritto civile, l'altro nel diritto penale). A fianco del delegato e degli assessori era prevista una Congregazione governativa, composta da due a quattro membri a seconda delle tre classi in cui si articolavano le delegazioni. In ogni delegazione l'amministrazione della giustizia era devoluta a un Tribunale di prima istanza per le cause civili e a un Tribunale criminale per le cause penali. Mentre le vicende politiche del 1831, con la costituzione del Governo delle Province unite, non ebbero, per quanto riguarda Perugia, ripercussioni, di rilievo nel settore giuridico-amministrativo, dopo la Repubblica romana il ripristino del potere pontificio incise notevolmente sull'amministrazione statale periferica. Con l'editto del 22 novembre 1850 del cardinale Antonelli, l'Umbria costituì un'unica Legazione, comprendente le tre province di Perugia, Spoleto e Rieti. Il governo di ogni Provincia fu affidato ad un delegato che fu posto alle dipendenze non più direttamente delle autorità centrali di Roma, ma del rispettivo legato. Con l'avvento dell'unità d'Italia, lo Stato pontificio perse gradatamente i propri domini: tutto il sistema delle legazioni cessò definitivamente nel 1870 con la presa di Roma (5).
(1). Sulla Congregazione del Buon Governo è basilare il lavoro di E: LODOLINI in Introduzione a ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, L'archivio della S. Congregazione del buon governo (1592-1847). Inventario, a cura di E. LODOLINI, Roma, Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato, XX, 1956, pp. IX - XII)
(2). L. LONDEI, La funzione giudiziaria nello Stato pontificio, pp. 24-25, in "Pro tribunali sedentes". Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi, Atti del convegno di studi, Spoleto, 8-10 novembre 1990, in "Archivi per la storia", anno IV, n°1-2, gennaio-dicembre 1991)
(3). L. LONDEI, Confini e circoscrizioni dell'Umbria dall'Antico Regime all'Unificazione nazionale, in "Archivi in Valle Umbra", Rivista semestrale di Archivistica, II, n. 2, (dicembre 2000), Bastia Umbra 2000, p. 95.
(4). L. LONDEI, Confini e circoscrizioni dell'Umbria dall'Antico Regime all'Unificazione nazionale, cit., pp. 98-100.
(5) MINISTERO PER I BENI CULTURALI, Guida generale degli Archivi di Stato Italiani. Archivio di Stato di Perugia, Roma, 1986, vol. III, p. 495.