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Ufficio di conciliazione di Umbertide, Umbertide (Perugia), 1933 - 1998

  • Ente
  • Estremi cronologici: 1933 - 1998
  • Intestazioni:
    Ufficio di conciliazione di Umbertide, Umbertide (Perugia), 1933 - 1998
  • Altre denominazioni: Ufficio di conciliazione di Umbertide
  • Gli uffici di conciliazione vennero istituiti in Italia nel 1892 per effetto della legge 16 giugno 1892, n. 261, in sostituzione dell'ufficio del giudice conciliatore, già presente in ogni comune a seguito della legge 2 aprile 1865 n. 2215 quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile. La nuova carica introdotta nell'ordinamento giudiziario italiano aveva durata di tre anni e il funzionario era designato da una lista di cittadini idonei a ricoprirla. Con la legge del 1892 vennero definite nuove norme che affidavano al giudice conciliatore la competenza in materia di azioni personali, civili e commerciali e danni dati fino al valore di 100 lire, infine alle locazioni di immobili. Nella suddetta legge e nel relativo regolamento di applicazione venivano stabiliti i compiti del cancelliere e le tipologie dei registri da compilare.
    La denominazione "Ufficio di conciliazione" venne ripresa dall'ordinamento giudiziario vigente (introdotto con r.d. 30 gennaio 1941, n. 12) che definì più compiutamente "giudice conciliatore" il magistrato dell'ufficio, anche se il codice di procedura civile (titolo II, libro II) torna a parlare di "conciliatore" in omaggio alla tradizione del 1865.
    In virtù del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, sull'ordinamento giudiziario, i giudici conciliatori e i viceconciliatori appartenevano all'ordine giudiziario come magistrati onorari (art. 4). In ogni comune aveva sede un giudice conciliatore. Nei comuni divisi in borgate o frazioni, ed in quelli divisi in quartieri a norma della legge comunale e provinciale, potevano essere istituiti con decreto reale - poi del presidente della Repubblica - uffici distinti del giudice conciliatore. A ciascun ufficio era addetto, di regola, un viceconciliatore e, se necessario, più viceconciliatori (art. 20 ord. giud.). Tutti esercitavano le proprie funzioni a titolo gratuito ed onorario (art. 21). Il giudice conciliatore aveva funzione conciliativa e contenziosa in materia civile. Nell'esercizio della giurisdizione contenziosa decideva secondo il diritto e l'equità, ai sensi degli artt. 113 e 114 del codice di procedura civile. La competenza e le attribuzioni, nonché la forma degli atti e dei giudizi, erano determinate dalle leggi di procedura (art.22). I cittadini italiani di età non inferiore a 25 anni, residenti nel comune, capaci di assolvere degnamente, per requisiti di indipendenza, carattere e prestigio le funzioni di magistrato onorario, potevano essere nominati giudici conciliatori e viceconciliatori. La nomina dei giudici conciliatori e dei viceconciliatori avveniva, in virtù di regia delegazione, con decreto del presidente della Corte d'appello; in seguito all'istituzione del Consiglio superiore della magistratura (legge 24 marzo 1958, n. 195) la nomina e la revoca furono attribuite al Consiglio. Questi magistrati duravano in carica tre anni e potevano essere confermati di triennio in triennio senza limitazioni (art. 24 ord. giud.). Decadevano dall'ufficio per perdita dei requisiti; potevano essere revocati per indegnità o inettitudine o dispensati per dimissioni volontarie o per motivi di salute (art. 25). Le funzioni della cancelleria, costituita in ogni ufficio di conciliazione (art. 3 ord. giud.), erano conferite al segretario comunale o ad altro impiegato della segreteria (art. 28 ord. giud.), comunque a persone assegnate agli uffici di conciliazione dalle amministrazioni comunali e alle quali, sebbene non facessero parte dell'ordine giudiziario, si estendevano tutte le norme sull'attività e sulla funzione del cancelliere dettate in via generale per il processo civile. Compito del cancelliere era documentare le attività del conciliatore, quelle proprie e quelle delle parti in causa. Il cancelliere assisteva il giudice in tutti gli atti dei quali doveva essere redatto processo verbale. I cancellieri avevano l'obbligo di tener separati i registri per l'annotazione degli "avvisi alle parti", delle "tasse di bollo inscritte a debito nelle cause di gratuito patrocinio", delle "convocazioni e deliberazioni dei Consigli di famiglia e di tutela" delegati dal pretore. Dovevano anche conservare "in distinti volumi di inserzione" le serie cronologiche dei "processi verbali di conciliazione", dei "processi verbali vari", "ordinanze e altri atti in cause" e degli "originali delle sentenze". Raccolte distinte dovevano inoltre essere costituite per le "dichiarazioni di ricorso in appello al pretore" e per gli "atti di notorietà" delegati dal pretore stesso. Negli uffici di conciliazione le funzioni di ufficiale giudiziario erano esercitate dall'inserviente comunale (art. 28 ord. giud.) poi messo di conciliazione (d.lgs.lgt. 1° febbraio 1946, n.122).Gli ufficiali giudiziari notificavano in forma esecutiva le sentenze dei conciliatori e i provvedimenti da loro emanati, secondo le norme dettate dal d.lgs.lgt. del 1° febbraio 1946, n. 122, che innovava il sistema anteriore per il quale la notifica delle sentenze spettava agli ufficiali giudiziari delle preture; essi dovevano anche notificare le ingiunzioni ed eseguire i pignoramenti riguardanti la procedura coattiva per la riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e dei comuni e per il recupero delle spese di spedalità (legge del 14 aprile 1930, n. 639). I messi dovevano tenere un registro cronologico per gli atti di notifica. Erano sottoposti alla sorveglianza del conciliatore.
    Era consentito alle parti di stare in giudizio personalmente, senza ministero di difensore. Inoltre davanti ai conciliatori che si trovavano in comuni diversi dalle sedi di preture, le parti potevano farsi rappresentare da persona che, pur priva della qualità di difensore professionale, fosse munita di mandato scritto. Dopo la seconda guerra mondiale, una serie di fattori di ordine economico e sociale (principalmente la svalutazione monetaria, che ridusse notevolmente le cause di competenza del giudice conciliatore) determinò il progressivo declino di tale magistratura. L'articolo 47 della legge 21 novembre 1991, n. 374, ha abrogato il Capo I del Titolo II del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12, e ha trasferito al giudice di pace le funzioni fino ad allora svolte dal giudice conciliatore. L'art. 1 infatti recita: "E' istituito il giudice di pace, il quale esercita la giurisdizione in materia civile e penale e la funzione conciliativa in materia civile secondo le norme della presente legge"; l'art.2: "Gli uffici del giudice di pace hanno sede in tutti capoluoghi dei mandamenti esistenti fino alla data di entrata in vigore della legge 1° febbraio 1989, n. 30". Ai conciliatori, dopo l'istituzione del giudice di pace, restò la competenza a giudicare le cause loro attribuite e sorte prima del 1° maggio 1995, fino alla loro conclusione.


    (1) A. ANTONIELLA, L'archivio comunale postunitario. Contributo all'ordinamento degli archivi dei comuni, Firenze, Giunta regionale toscana - La Nuova Italia editrice, 1979, pp. 88-89. S. LEPRE, Archivi diversi conservati negli archivi comunali, in "Rivista storica del Lazio", a. VI, n. 8, 1998, p. 144.
    cfr. SIUSA. Profili istituzionali. Ufficio di conciliazione, 1865 - 1991, a cura di B. ANGELONI, 2005-2006.
  • Redazione e revisione:
    Franceschini Olita, 01/01/1999, ordinamento e inventariazione / Angeletti Vittorio, 31/12/2006, ultimazione dei lavori ed immissione in Sesamo 4.1
  • Bibliografia:
    Antoniella Augusto, A. ANTONIELLA, "L'archivio comunale postunitario. Contributo all'ordinamento degli archivi dei comuni", Firenze, Giunta regionale toscana - La Nuova Italia editrice, 1979, pp. 88-89.