Consorzio della bonificazione dell'Umbria, Spoleto (Perugia), 1907 -
Ente
Estremi cronologici: 1907 -
Intestazioni:
Consorzio della bonificazione dell'Umbria, Spoleto (Perugia), 1907 -
Altre denominazioni:
Consorzio della bonificazione dell'Umbria
Il Consorzio della bonificazione dell'Umbria, costituito come Consorzio idraulico di 3° categoria con r.d. 19 aprile 1907 ai sensi del testo unico 25 luglio 1904, n.523, riconosciuto quale Consorzio di bonifica integrale con decreto del presidente 4 novembre 1961 ai sensi ed effetti del r.d. 13 febbraio 1933, n.215 e di bonifica montana con decreto interministeriale 26 gennaio 1965, n.60886, è disciplinato dalla legge regionale 25 gennaio 1990, n.4 e dallo statuto approvato dal Consorzio con delibera n.1/C del 29 giugno 1990 e dalla Regione Umbria con delibera del Consiglio regionale n.18 del 24 settembre 1990. Il Consorzio della bonificazione umbra è ente di diritto pubblico ai sensi dell'art.59 del r.d. 13 febbraio 1933, n.215 e dell'art.862 del Codice civile, ha sede in Spoleto.
Ai fini degli interventi in materia di bonifica e difesa del suolo, volti al razionale utilizzo ed alla tutela del territorio e dell'ambiente, con particolare riferimento alle risorse idriche anche per la trasformazione ed il miglioramento degli ordinamenti produttivi, il Consorzio esplica le funzioni ed i compiti che gli sono attribuiti dalla legge, nonchè le attività che si rendano comunque necessarie al conseguimenti dei propri istituzionali. Il comprensorio del Consorzio comprende i seguenti comuni della provincia di Perugia: Spoleto, Montefalco, Trevi, Bevagna, Castel Ritaldi, Campello, Foligno, Cannara, Bettona, Nocera Umbra, Sellano, Spello e Valtopina e nella provincia di Terni, una parte del Comune di Acquasparta. Gli organi del Consorzio sono costituiti dall'assemblea dei consorziati, dal consiglio dei delegati, dalla deputazione amministrativa, dal presidente e dal Collegio dei revisori dei conti. L'assemblea e' formata da proprietari iscritti nel catasto consortile, che godono dei diritti civili, abbiano compiuto i diciotto anni di età e che corrispondano il contributo consortile. Sono consorziati i proprietari di immobili (terreni, fabbricati ed in genere ogni altro immobile come precisato dall'art.812 del Codice civile) rientranti nel perimetro del comprensorio consortile. Le contribuzioni consorziali costituiscono onere reale sui beni immobili compresi nel perimetro consortile. Le spese per l'esecuzione, manutenzione ed esercizio delle opere di bonifica, nonchè quelle relative alle altre finalità istituzionali del Consorzio, sono ripartite sulla base di apposito piano di classifica (1).
(1) Informazioni prese da http://www.bonificaumbra.it.
Redazione e revisione:
Fratta Cristina, 01/01/2007, ordinamento e inventariazione / Civitareale Maria Giuseppina, 01/01/2007, ordinamento e inventariazione