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Governatore di Montefalco, Montefalco (Perugia), 1654 - 1861

  • Ente
  • Estremi cronologici: 1654 - 1861
  • Intestazioni:
    Governatore di Montefalco, Montefalco (Perugia), 1654 - 1861
  • Altre denominazioni: Governatore di Montefalco
  • La documentazione del fondo del Governatore di Montefalco, o almeno quella che a noi è pervenuta sopravvivendo all?incuria del tempo e degli uomini, risale agli anni 1654 - 1861.
    In quest?epoca ormai da tempo era stato abbandonato il sistema trecentesco affermatosi con le costituzioni albornoziane basato sull?organizzazione dello Stato in province a ciascuna delle quali era preposto il preside o rettore, solitamente un cardinale, sistema che peraltro si faceva risalire all?opera di Innocenzo III (1). Questo sistema entrato in crisi già dalla seconda metà del Trecento conduce a una disgregazione quasi totale delle strutture periferiche dello Stato della Chiesa che vedrà avviare un processo di ricostruzione solo a partire dal pontificato di Martino V (1415 - 1431).
    Nel corso degli anni si era resa evidente la necessità, per le terre dello Stato della Chiesa, di creare un?organizzazione uniforme dal punto di vista politico ed amministrativo ed in primo luogo di strutture che assicurassero nel tempo la possibilità, per il potere centrale, di tenere sotto controllo i poteri locali. Particolarmente preoccupanti erano, per il governo pontificio, le città, che non solo avevano una propria potenza economica e politica, ma nelle quali potevano sempre riemergere forze autonomiste ed antiromane.
    Pertanto con il graduale e sempre maggiore affermarsi sul piano politico del governo papale, i ceti di governo cittadino, e particolarmente quelli delle città più importanti subirono una corrispondente riduzione del loro antico potere.
    Si rese altresì necessario uniformare gli ordinamenti giuridici, assai differenti da località a località, e stabilire un sistema fiscale adeguato per contribuire alle spese dello Stato, problema quest?ultimo che impegnò in modo particolare i pontefici del XVI secolo. Sul piano dell?amministrazione della giustizia venne così creato un sistema di tribunali superiori e di strutture che sovrintendessero alla reale applicazione della normativa e che, all?occorrenza, mettessero in azione strumenti repressivi. Si andò così creando un apparato burocratico sia centrale (2) che periferico, quest?ultimo centrato sui governi provinciali e locali. I tribunali superiori cui dovevano far capo tutti gli altri furono il tribunale della Segnatura, e il tribunale della Rota romana. Sul finire del sec. XV il tribunale della Segnatura venne suddiviso in due branche: la Segnatura di grazia, e la Segnatura di giustizia, che, a differenza dell?altra, mantenne ed anzi accentuò le caratteristiche di organismo giurisdizionale.
    Il tribunale della Segnatura aveva il compito di esaminare i ricorsi avverso le sentenze e i provvedimenti di ogni autorità giudiziaria (salvo alcune eccezioni) dello Stato, sia in materia criminale che civile, con il potere di annullare, in tutto o in parte, il giudicato e di assegnarlo ad un nuovo giudice, cui venivano di solito, impartite direttive su come comportarsi nella trattazione della causa a lui così attribuita. La Rota romana era il massimo tribunale civile di merito dello Stato, e ad essa la Segnatura era solita rimettere la trattazione delle cause civili da essa esaminate. In progresso di tempo, l?azione della Segnatura e della Rota finì col creare una giurisprudenza uniforme, cui si attennero tutti i tribunali ad esse sottoposti.
    Erano indipendenti dalla segnatura le giurisdizioni dei cardinali legati i quali, secondo la dottrina e la legge, facevano figura di principi sovrani ed avevano pertanto un proprio tribunale di segnatura.
    Già dalla seconda metà del sec. XVI, i pontefici che via via succedettero a Paolo III, fecero in modo di creare un apparato fortemente centralizzato e oltre alla realizzazione di un sistema di giurisdizioni centrali, il governo pontificio si preoccupò anche di formare un proprio sistema di giurisdizioni periferiche. Tale opera si scontrò, sin dai suoi primi inizi, con l?esistenza di magistrature locali, emanazione di autorità cittadine con cui i pontefici erano dovuti venire a patti onde assicurarsene la sottomissione.
    Il processo di centralizzazione fu ancor più problematico per le magistrature criminali caratterizzate da una connotazione politica più marcata tanto che le magistrature locali si opposero spesso all?espansione dei poteri dei governatori (termine con cui vengono indicati i magistrati dipendenti dal potere centrale), riuscendo talvolta ad ottenere provvedimenti pontifici a proprio favore, ma la tendenza centralizzatrice finì per prevalere. I governatori, oltre alla giurisdizione criminale, riuscirono ad attrarre a sé anche molta parte di quella civile con la conseguenza che la magistratura di emanazione statale acquistasse una netta prevalenza su quella di origine comunale.
    Fu ad opera di Sisto V che il processo di cambiamento subì una svolta decisiva. Con la costituzione "Immensa eterni Dei" del 22 gennaio 1588 istituì le congregazioni cardinalizie quali organi stabili per il governo dello Stato, e fra di esse favorì in modo particolare lo sviluppo di quella della Sacra Consulta che si affermò come organo superiore di tutta l?amministrazione della giustizia penale. Ai governi locali, anche quelli delle città maggiori e capitali di provincia, venne fatto divieto di procedere nelle cause gravi (intendendosi con questo termine quelle destinate a concludersi con la condanna da cinque anni di triremi in su, sino alla morte) senza aver dato notizia del reato alla congregazione, la quale dava, all?occorrenza, direttive sulle indagini e sulla procedura da seguire e si riservava di emettere il proprio voto (una sorta di parere vincolante) sulla sentenza che, sebbene formalmente sottoscritta dal giudice locale, era di fatto un prodotto della stessa Sacra Consulta.
    Mentre il controllo economico divenne di competenza della Sacra Congregazione del Buon Governo istituita da Clemente VIII il 30 ottobre 1592 (3), la congregazione della Sacra Consulta nei secoli XVII e ancor più XVIII, avocò sempre più a sé, anche il compito di controllare il governo politico delle comunità: si occupò in maniera sempre maggiore, infatti, della formazione dei loro organi di governo e in particolare delle nomine dei membri dei consigli comunali. Essa provvedeva inoltre alla nomina di gran parte dei governatori locali che si potevano suddividere in quattro classi: governatori cosiddetti prelatizi, di breve, di patente e subordinati. Ai primi, istituiti nei centri maggiori, erano preposti prelati di rango più o meno elevato a seconda dell?importanza delle città stesse, ai secondi, funzionari laici per lo più giuristi di professione, sia gli uni che gli altri nominati con breve pontificio. I governatori della terza categoria erano nominati dalla Sacra Consulta a mezzo, per l?appunto, di lettere patenti ed anche costoro dipendevano direttamente dalla Congregazione, senza vincoli nei confronti dei governatori delle classi superiori. Anche i governatori di terza categoria erano giuristi laici, al pari di quelli di quarta, che dipendevano però da un governatore prelato o di breve (4). Al governo di Montefalco, una delle cosiddette "terre minori", era preposto un governatore di patente sul cui operato aveva però una grande supremazia il governatore di Perugia cui era riservata un?ampia potestà di avocazione, esercitata soprattutto nei casi in cui la causa poteva garantire un consistente introito finanziario.
    Nel corso degli anni l?importanza giurisdizionale del governatore di Perugia divenne preponderante tanto che molte città umbre, tra cui anche Montefalco, ne contestarono l?ingerenza sul territorio dell?intera provincia. La controversia fu risolta solo nel 1761 ad opera di Clemente XIII che con motu proprio del 1 ottobre dichiarerà il governo di Perugia non competente per il diritto di Segnatura; con questa disposizione si ufficializzava anche la scomparsa dell?Umbria come provincia e si ridimensionava definitivamente la posizione di Perugia (5).
    Con l?istituzione della Sacra consulta, i cui già vasti poteri si andarono ulteriormente accrescendo nel corso dei secoli successivi, giunse a compimento l?opera di costruzione del sistema centrale delle magistrature giudiziarie: esso era destinato a durare, senza considerevoli variazioni, sino alla fine del sec. XVIII.
    Vere e proprie innovazioni ci saranno con il secolo XIX , e verranno inevitabilmente collegate al generale disegno di razionalizzazione delle istituzioni che avranno anche bisogno di circoscrizioni stabili razionali e prefissate (6).


    1. Per la stora dello Stato ecclesiastico nei secc. XI - XIV, D. WALEY, Lo stato papale dal periodo feudale a Martino V, in Comuni e signorie nell?Italia nordorientale e centrale: Lazio, Umbria e Marche, Lucca, Torino, UTET, 1987 (Storia d?Italia diretta da Giuseppe Galasso, vol. sesto, tomo secondo), pp. 229 - 320.
    2. Relativamente all?apparato della Camera apostolica e le sue strutture, M.G. PASTURA RUGGIERO, La reverenda camera apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVII), Roma, Archivio di Stato di Roma, Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 1984.)
    3. Sulla Congregazione del Buon Governo è basilare il lavoro di E: LODOLINI in Introduzione a ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, L?archivio della S. Congregazione del buon governo (1592-1847). Inventario, a cura di E: LODOLINI, Roma, Ministero dell?Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato XX, 1956, pp. IX - XII.
    4. Luigi Londei, La funzione giudiziaria nello Stato pontificio, pp. 24 - 25, in "Pro tribunali sedentes". Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi, Atti del convegno di studi, Spoleto, 8 - 10 novembre 1990, in "Archivi per la storia", anno IV, n° 1 - 2, gennaio - dicembre1991).
    5. Giovanna Giubbini, Competenze giurisdizionali del Governatore di Perugia (secc. XV - XVIII), p. 175, in "Pro tribunali sedentes". Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi, Atti del convegno di studi, Spoleto, 8 - 10 novembre 1990, in "Archivi per la storia", anno IV, n° 1 - 2, gennaio - dicembre1991.
    6. Luigi Londei Giovanna Giubbini, L?ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dall? Albornoz all?età giacobina, pp. 32 - 33, in "Ut bene regantur". Politica e amministrazione periferica nello Stato Ecclesiastico, Atti del convegno di studi, Perugia, 6 - 8 maggio 1997, in "Archivi per la storia", anno XIII, n° 1 - 2, gennaio - dicembre 2000.
    Si veda anche Mirella Mombelli Castracani- Dalla Post Diuturnas del 30 ottobre 1800 al Motu Proprio del 6 luglio 1816: percorsi legislativi tra la prima e la seconda restaurazione, in "Le Carte e la Storia", Anno III, n° 1, 1957; Elio Lodolini, L?amministrazione periferica e locale nello Stato Pontificio dopo la Restaurazione , in "Ferrara Viva", I/1, 1959; E. Lodolini, L?ordinamento giudiziario civile e penale nello Stato Pontificio (sec. XIX) , in "Ferrara Viva", I/2, 1959 ).
  • Redazione e revisione:
    Fratta Cristina, 03/03/2008, riordinamento ed inventariazione / Civitareale Maria Giuseppina, 03/03/2008, riordinamento ed inventariazione
  • Bibliografia:
    Londei Luigi, Giubbini Giovanna, L?ordinamento territoriale dello Stato della Chiesa dall? Albornoz all?età giacobina
    Londei Luigi, La funzione giudiziaria nello Stato pontificio di antico regime
    Giubbini Giovanna, Competenze giurisdizionali del Governatore di Perugia (secc. XV-XVIII)
    Waley D., Lo stato papale dal periodo feudale a Martino V
    Pastura Ruggiero Maria Grazia, La reverenda camera apostolica e i suoi archivi (secoli XV-XVII)
    Lodolini Elio, L?archivio della S. Congregazione del Buon Governo (1592-1847)
    Spizzichino Jader, Magistrature dello Stato pontificio (470-1870)
    Zenobi Bandino Giacomo, Le <<ben regolate città>>. Modelli politici nel governo delle periferie pontificie in età moderna.