Segretario comunale di Staffolo, Staffolo (Ancona), post 1860
Ente
Estremi cronologici: post 1860
Intestazioni:
Segretario comunale di Staffolo, Staffolo (Ancona), post 1860
Altre denominazioni:
Segretario comunale di Staffolo
La prima legge comunale e provinciale italiana -legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato A- stabiliva le attribuzioni dei consigli comunali, delle giunte municipali e sanciva la costituzione dell'ufficio comunale. La stessa norma disciplinava inoltre i compiti spettanti al segretario comunale, il quale era nominato dal consiglio comunale, che lo doveva scegliere tra gli abilitati alla professione in virtù di una patente conseguita a seguito di esami sostenuti in prefettura. Più comuni potevano avvalersi dell’opera di uno stesso segretario.
Nel 1911 il regolamento di esecuzione della legge comunale e provinciale del 1908 introduceva la disciplina pubblicistica dell'impiego comunale, rendendo obbligatorio il concorso pubblico anche per il reclutamento dei segretari. Lo stesso regolamento prevedeva la partecipazione del segretario alle sedute della giunta con voto consultivo di legittimità, sebbene non obbligatorio.
Con la legge 17 agosto 1928, n. 1953, i segretari passarono alle dipendenze dello Stato. Sebbene tale passaggio fosse stato rivendicato dalla categoria fin dal 1911, quale garanzia di sicurezza dell'impiego, la sua introduzione ad opera del regime fascista s'inscriveva nel quadro della trasformazione in senso autoritario e centralistico del sistema delle amministrazioni locali. In questo modo, infatti, il segretario, nominato dal ministro dell'interno o dal prefetto (secondo l'importanza dell'ente), da figura al servizio dell'ente locale si trasformava in controllore dello stesso per conto dello Stato.
Caduto il fascismo e ripristinata l'elettività degli organi di governo degli enti locali, non fu innovata la disciplina dei segretari comunali e provinciali, che continuavano ad essere funzionari statali, nominati dal prefetto e retribuiti dall’ente presso il quale prestavano servizio. Lo status e il ruolo del segretario comunale e provinciale non furono sostanzialmente innovati nemmeno dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la prima normativa organica sugli enti territoriali dopo l'entrata in vigore della Costituzione della Repubblica.
La legge 15 maggio 1997, n. 127 riconobbe ai sindaci e ai presidenti delle province la possibilità di scegliere il segretario nell'ambito del relativo albo professionale. Il segretario cessava, così, di essere un dipendente dello Stato e diveniva dipendente dell'Agenzia per la gestione dell'albo.
Una particolare funzione svolta dai segretari comunale, ovvero quella di facente funzione di ufficiale giudiziario o di notaio, fu disciplinata dal regio decreto 14 dicembre 1933, n. 1669, integrato dalla circolare del Ministero di grazia e giustizia del 18 maggio 1934, n. 2337 diretta alle autorità giudiziarie dello Stato, il quale sanciva che il segretario comunale, in caso di inesistenza o temporanea assenza o impedimento di un notaio o di un ufficiale giudiziario, procedesse alla elevazione dei cosiddetti protesti cambiari, ovvero esercitasse l'azione cambiaria nei confronti degli obbligati in via di regresso, mediante atto pubblico (art. 68).
Gli articoli 71 e 73 della citata legge completavano la disciplina formale del protesto cambiario; l'articolo 73, in particolare, imponeva l'obbligo ai notai, agli ufficiali giudiziari ed eventualmente ai segretari comunali di tener nota dei protesti cambiari in apposito registro, da compilare giornalmente e per ordine di data.
Il protesto per mancata accettazione e per mancato pagamento era sottoposto dall'art. 51 a termini rigorosi, la cui inosservanza comportava la decadenza dell'azione di regresso, eccezion fatta per i casi di forza maggiore previsti nell'art. 61.
La legge stabiliva inoltre che il pubblico ufficiale procedente potesse ricevere nelle sue mani la somma dovuta dal debitore, dietro volontà espressa da quest'ultimo, al quale veniva consegnata la cambiale quietanzata (1).
Redazione e revisione:
Angeletti Vittorio, 31/12/2010, Intervento di ordinamento ed inventariazione