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Ufficio di conciliazione di Staffolo, Staffolo (Ancona), 1865 - 1991

  • Ente
  • Estremi cronologici: 1865 - 1991
  • Intestazioni:
    Ufficio di conciliazione di Staffolo, Staffolo (Ancona), 1865 - 1991
  • Altre denominazioni: Ufficio di conciliazione di Staffolo
  • La legge 6 dicembre 1865, n. 2626, sull'ordinamento giudiziario del Regno, istituì il conciliatore quale organo capillare della giurisdizione contenziosa in materia civile, presente in ogni comune e competente per le controversie di modico valore, nonché per la composizione preventiva e bonaria delle controversie civili di ogni valore, ad istanza delle parti.
    Nel 1892 fu promulgata la legge sulla competenza dei conciliatori (1), con la quale veniva sancito il funzionamento degli uffici di conciliazione e si introducevano nuove modalità per la nomina dei conciliatori (2). Tale legge disponeva che fossero di competenza del conciliatore le azioni personali, civili e commerciali relative ai beni mobili, di valore non superiore a 100 lire, le azioni relative ai beni immobili fino a 100 lire, le azioni di sfratto se la pigione non eccedeva il medesimo valore per la rimanente durata della locazione; le azioni per guasti e danni dati ai fondi urbani e rustici a condizione che non fossero implicate questioni di proprietà o di possesso e la domanda di rifacimento non eccedesse le lire 100.
    Con il regio decreto n. 1368 del 18 dicembre 1941, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile (3) e disposizioni transitorie, fu rivisto il funzionamento degli uffici di conciliazione. In particolare, furono precisate negli articoli dal 34 al 40 le tipologie di atti che i cancellieri erano tenuti a compilare.
    La figura e le attribuzioni del giudice conciliatore cessarono su disposto dell'art. 44 della legge 21 novembre 1991, n. 374, con cui gli uffici di conciliazione furono soppressi. Con la stessa legge venivano istituiti, con decorrenza dal 1° maggio 1995, i giudici di pace, magistrati onorari con competenze molto più ampie in materia civile e una competenza, in quella penale, per fatti lievi e che non richiedessero accertamenti complessi.
    Anche in Staffolo era funzionante un ufficio di conciliazione, la cui attività è proseguita fino all'entrata in vigore della legge del 1991, già richiamata.
  • Redazione e revisione:
    Angeletti Vittorio, 31/12/2010, Intervento di ordinamento ed inventariazione