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Società operaia di mutuo soccorso di Staffolo, Staffolo (Ancona), sec. XIX s.m. - sec. XX

  • Ente
  • Estremi cronologici: sec. XIX s.m. - sec. XX
  • Intestazioni:
    Società operaia di mutuo soccorso di Staffolo, Staffolo (Ancona), sec. XIX s.m. - sec. XX
  • Altre denominazioni: Società operaia di mutuo soccorso di Staffolo
  • Le società operaie di mutuo soccorso sorsero in epoca postunitaria al fine di migliorare in generale le condizioni di vita degli appartenenti alle classi sociali più disagiate; più precisamente, scopo di detti sodalizi era quello di fornire assistenza ad operai ed artigiani in caso di malattia, invalidità, disoccupazione o cessazione del lavoro. Le società promuovevano anche l'istruzione e un innalzamento della moralità e della cultura dei soci mediante conferenze, corsi serali gratuiti e letture collettive di libri e di giornali.
    I soci, che erano tenuti al pagamento di una tassa di ammissione e di una retta generalmente settimanale, si riunivano in assemblea generale ed eleggevano il presidente, che svolgeva funzioni di rappresentanza legale della Società, il vicepresidente, il segretario ed il cassiere.
    Gli organi sociali erano l'assemblea generale, convocata soprattutto per l'approvazione degli statuti e dei regolamenti organici e per fissare i principi generali di orientamento della società, ed il consiglio o comitato di rappresentanza e deliberativo.
    Anche in Staffolo fu istituita una Società operaia di mutuo soccorso, nel 1873. Pur non essendo pervenuta la documentazione prodotta nei primi anni di attività, si sa che l'ente non acquisì personalità giuridica (1).
    Il funzionamento della Società era disciplinato da un regolamento, non rinvenuto.
    Risale al 1895 lo statuto a stampa della Società, articolato in 14 titoli. Il titolo I definisce natura e scopo della Società, la quale muove dal principio di fraternità cittadina ed è stata istituita al fine di "promuovere e diffondere la moralità, d'incoraggiare l'istruzione del popolo, di migliorare la condizione materiale dei soci".
    Nel Titolo II sono riportate le disposizioni riguardanti i soci (effettivi, onorari e benefattori) e la loro ammissione; il Titolo III afferisce ai contributi cui erano tenuti i soci, il IV tratta dei sussidi e delle pensioni erogate, il V specifica diritti e doveri dei soci mentre il VI si sofferma sui premi e sulle punizioni inflitte; VII, VIII e IX Titolo hanno per oggetto l'istruzione dei componenti il sodalizio, le feste sociali e il fondo sociale. Il Titolo X concerne l'ordinamento organico della Società, la cui direzione è composta dal presidente, affiancato da un vicepresidente, un segretario, un vicesegretario ed un economo, tutti facenti parte del consiglio. Il consiglio è costituito da 15 membri, rinnovabili. Sono definiti i casi di incompatibilità, le modalità delle elezioni e le attribuzioni dei vari funzionari: il presidente svolge funzioni di rappresentanza, sorveglianza sul rispetto delle norme regolamentarie, convoca le adunanze, firma gli atti e i mandati di sussidio e di pagamento; il segretario vigila sull'esatta applicazione dello statuto, tiene la corrispondenza, redige i processi verbali, custodisce l'archivio e controfirma tutti gli atti della Società, compila rapporti statistici, morali ed economici della Società e tiene in ordine il registro generale d'iscrizione dei soci. Attribuzioni specifiche riguardano il vicesegretario, il cassiere, i revisori dei conti, il medico-chirurgo (visita i nuovi iscritti e i soci ordinari, redige rapporti statistici), i visitatori deputati ad efettuare visite e sorveglianza ai malati, l'alfiere (che porta la bandiera in occasione delle solennità o delle cerimonie funebri), il bidello-esattore e l'inserviente. Nel Titolo XII sono definite le modalità delle adunanze generali della Società, della direzione e del consiglio. Gli ultimi due titoli recano le disposizioni generali e le disposizioni transitorie. Lo statuto si chiude con il regolamento per le adunanze.
    Un nuovo statuto della Società fu redatto nel 1946; anch'esso fu dato alle stampe. Le differenze più rilevanti rispetto al precedente riguardano l'assoluta estraneità dell'ente alla politica - specificata nell'art. 1 - pur ponendosi lo stesso "sotto la salvaguardia delle leggi dello Stato". Nel nuovo disposto statutario mutano i parametri dei contributi a carico dei soci e c'è un accenno ad una cassa depositi e prestiti, attivata a beneficio dei componenti della Società, la quale, dalla documentazione pervenuta, smise di operare nel 1947.
  • Redazione e revisione:
    Angeletti Vittorio, 31/12/2010, Intervento di ordinamento ed inventariazione