Podestà di Staffolo, Staffolo (Ancona), sec. XVI - sec. XVIII ui d.
Ente
Estremi cronologici: sec. XVI - sec. XVIII ui d.
Intestazioni:
Podestà di Staffolo, Staffolo (Ancona), sec. XVI - sec. XVIII ui d.
Altre denominazioni:
Podestà di Staffolo
/ Pretore
[ Tale denominazione fu adottata, a Staffolo come nelle altre comunità dello Stato pontificio, a partire dal XVII secolo inoltrato, pur rimanendo invariate le competenze della magistratura podestarile fissate nello statuto comunale. ]
Nello statuto di Staffolo, approvato tra il 1544 e il 1546 dal governatore della provincia della Marca, cardinale Miguel da Sylva, furono codificate le norme che regolamentavano l'andamento generale della comunità nei suoi molteplici aspetti. Dette norme rimasero in vigore fino al periodo della seconda Restaurazione pontificia, per l'esattezza fino al 1816, anno in cui papa Pio VII, con motu proprio del 6 luglio, abolì - tra l'altro - tutte le leggi municipali e gli statuti prodotti anteriormente al periodo dell'invasione napoleonica.
Dei cinque libri dello statuto, il primo tratta delle pubbliche magistrature, il secondo e il terzo si occupano dell'amministrazione della giustizia rispettivamente di ambito civile e di ambito criminale, il quarto affronta l'argomento degli "extra ordinaria", ovvero quanto che non attiene né all'oggetto del secondo libro, né a quello del terzo, e l'ultimo riguarda i danni dati.
L'esercizio di giusdicente della comunità era svolto dal podestà -che assunse la denominazione di pretore dalla metà circa del XVII secolo- il quale era coadiuvato da un vicario. Ad entrambi era demandato tutto ciò che riguardava la giustizia in prima istanza, sia civile che criminale, secondo le competenze loro assegnate dagli statuti (libro I, rubrica 12 b); restavano pertanto esclusi i reati più gravi, soprattutto quelli che prevedevano la pena di morte, i quali erano riservati al rettore della Marca e alla sua curia.
In linea generale lo statuto stabilisce, nella rubrica 1 del primo libro, che il podestà di Staffolo e la sua curia obbediscano ai vescovi della diocesi e collaborino con gli "inquisitores hereticae pravitatis", quando ne siano da essi richiesti, nella cattura e nella custodia degli eretici e dei loro fautori.
Nelle cause di natura civile, delle quali ci si occuperà in questa sede, un importante principio, peraltro ribadito in passi ed in libri diversi dello statuto, era quello di spingere le parti ad un pacifico accordo, ovvero alla conciliazione, al fine di evitare i pubblici processi; in ordine a tale scopo era largamente caldeggiato l'istituto dell'arbitrato, per la durata massima di sei mesi (libro II, rubrica 10). In caso di riuscita conciliazione tra le parti, il podestà procedeva con rito sommario nella trattazione della vertenza (rubrica 4), assegnando per le citazioni un congruo tempo in ragione dell'entità della causa: 5 giorni per cause del valore fino a 40 soldi, 10 giorni per cause valutate fra 40 e 100 soldi e 15 giorni se la vertenza superava i 100 soldi (rubrica 18).
In caso di mancato accordo, l'attore presentava al giudice e al convenuto il cosiddetto "libellus", contenente le sue richieste e le relative motivazioni (rubrica 2). Il procedimento prevedeva quindi il giuramento delle parti, la presentazione delle prove, la comparizione dei testimoni e le eventuali eccezioni (rubrica 3). La contumacia del convenuto alla seconda chiamata, tramite citazione da parte del podestà, dava adito all'attore a riscuotere quanto a lui dovuto, ed in caso di insolvenza si pignoravano i beni dell'accusato (rubrica 6).
Ampio spazio è dedicato, sempre nel secondo libro dello statuto, al riconoscimento del ruolo fondamentale svolto dai fideiussori degli attori e dei convenuti, in particolare per garantirne i diritti; di pari considerazione godevano anche i fideiussori dei forestieri (libro II, rubriche 13 e 17). Ancora in ordine al godimento dei diritti, da parte di qualsiasi cittadino, nella rubrica 50 era stabilito il termine massimo di 15 anni dal giorno dell'origine dell'obbligazione entro il quale poter avanzare apposita istanza, pena il decadimento dai diritti vantati.
Specifiche norme erano previste per gli atti e i contratti riguardanti i minori di 25 anni (libro II, rubrica 25), i tutori (rubriche 26-28), la donna (rubrica 30: la donna di buoni costumi non poteva essere costretta a prestare testimonianza o giuramento), le doti matrimoniali e il diritto successorio (rubriche 31-41).
Particolare severità era prevista per quanti si fossero dimostrati spergiuri (rubriche 42-43), per i dissipatori del patrimonio (rubrica 29), nonché verso coloro i quali si fossero macchiati del reato di usura (rubriche 22-23).
Gli statuti davano facoltà al podestà e al suo vicario di procedere "de facto", cioè sommariamente e senza le formalità di rito, in fatti e azioni che potevano punire con una multa superiore a 10 soldi, purché tale provvedimento fosse registrato negli atti del comune (libro IV, rubrica 64). Se il podestà trovava impedimento ed opposizioni nell'arresto di un malfattore o nella punizione di un maleficio e aveva bisogno di aiuto, i priori erano tenuti a prestare tutta la collaborazione possibile (libro IV, rubrica 65). In tal caso i baiuli, che svolgevano mansioni assimilabili a quelle degli attuali messi comunali e degli ufficiali giudiziari, notificavano citazioni civili e criminali, procedevano ai pignoramenti e alle esecuzioni giudiziarie (libro I, rubrica 80).
Nell'emanare sentenze, era previsto che il podestà non potesse imporre pene più gravi di quelle fissate per ogni caso dagli statuti; tuttavia, l'ufficiale aveva la facoltà di infliggere multe fino a cinque libre in caso di rifiuto di obbedienza a legittimi ordini (libro I, rubrica 12 B).
Dalla lettura della rubrica 15 del secondo libro si apprende, infine, che era fermo intendimento delle autorità staffolane l'impedire che un cittadino di Staffolo venisse citato davanti ad una curia diversa da quella del suddetta comunità (principalmente per motivazioni economiche, ovvero legate ai mancati introiti nelle casse comunali), pena una multa di 25 libre; in tal senso, il disposto statutario sanciva che il cittadino convenuto non si presentasse affatto davanti a detta curia.
Nell'ambito dell'attività giudiziaria del podestà, notevole rilievo è dedicato nello statuto comunale di Staffolo alla tutela della documentazione prodotta dal giusdicente locale.
Le rubriche 44-49 del secondo libro dello statuto riguardano gli obblighi cui era sottoposto il notaio cancelliere in ordine alla redazione, alla conservazione e alle copie delle scritture di tipo giudiziario; la rubrica 9 affronta il riconoscimento della validità delle scritture private per mezzo di testimoni, mentre la numero 51 fissa quanto debbano pagare i litiganti nelle fasi del processo civile e per la richiesta di copie di atti processuali. Nella rubrica 72 del primo libro, infine, è specificato che i libri delle condanne siano conservati in una cassaforte chiusa con tre chiavi, e che nessuno possa leggere o copiare alcunché se non alla presenza del cancelliere o del suo vicegerente e di almeno due priori, in modo tale che nessun libro o scrittura potessero esser portati fuori del palazzo comunale.
Redazione e revisione:
Angeletti Vittorio, 31/12/2010, Intervento di ordinamento ed inventariazione
Bibliografia:
Cecchi Dante, "Gli statuti del comune di Staffolo (metà secolo XVI)", Comune di Staffolo, 1998