Ente comunale di assistenza - ECA di Gualdo Tadino, Gualdo Tadino (Perugia), 1937 - 1978
Ente
Estremi cronologici: 1937 - 1978
Intestazioni:
Ente comunale di assistenza - ECA di Gualdo Tadino, Gualdo Tadino (Perugia), 1937 - 1978
Altre denominazioni:
Ente comunale di asssistenza - ECA
La normativa in materia assistenziale, rappresentata dalla legge n. 6972 del 17 luglio 1890 e successive modificazioni, venne integrata con la legge n. 847 del 3 giugno 1937, in virtù della quale furono soppresse in ogni comune, come enti assistenziali, le Congregazioni di carità e vennero istituiti gli Enti comunali di assistenza (artt. 1-5), il cui fine specifico era l'assistenza generica, immediata e temporanea "con soccorsi in denaro o in natura o prestazioni".
La legge prevedeva inoltre, entro un anno dall' entrata in vigore, la fusione nel nuovo ente di tutte le istituzioni di beneficenza o opere pie aventi come scopo l'assistenza generica. Mentre, secondo quanto previsto dall'art. 8, agli istituti aventi come fine l'assistenza specifica e continuativa (ospedali, ospizi, orfanotrofi, ricoveri ed enti simili) veniva data la possibilità di trasformarsi in organismi autonomi (1).
Per tale motivo, l'Ente comunale di assistenza di Gualdo Tadino amministrò soltanto per due anni tutte le opere pie direttamente ereditate dalla Congregazione di carità e successivamente l'Ospedale civico Calai già Ospedale di San Lazzaro, l'Asilo infantile e l'Ospizio cronici assunsero un'amministrazione autonoma sotto gli Istituti riuniti di ricovero (1940) (2).
Continuarono invece ad essere amministrati dall'Ente comunale di assistenza gli istituti denominati Amministrazione generale, Eredità Coppari, Eredità Giovagnoli, Legato Sergiacomi e Legato Felici. Degli istituti Erdità Coppari ed Eredità Giovagnoli, gestì anche il patrimonio, costituito principamente da fondi rustici, sotto la denominazione di Azienda agraria, ereditato dalla Congregazione di carità.
In base all'art. 4 della nuova legge, l'ente poteva beneficiare di un finanziamento statale insieme alla beneficenza di enti pubblici e di soggetti privati: in questo modo, a differenza delle Congregazioni di carità, gli Enti comunali di assistenza potevano disporre di una fonte di finanziamento propria e ordinaria.
Per quanto concerne la struttura e le funzioni istituzionali i nuovi organismi riproponevano le caratteristiche che erano state già delle Congregazioni di carità.
Sotto il profilo dell'amministrazione l'art. 2 della legge n. 847, istitutiva dei nuovi organismi comunali, stabilì che essi dovessero essere diretti da un consiglio presieduto dal podestà e composto da un rappresentante del Fascio di combattimento, dalla segreteria del Fascio femminile e dai rappresentanti locali delle associazioni sindacali legalmente riconosciute. Questa norma venne modificata con il regio decreto legge del 14 aprile 1944 n. 125 (convertito con la legge del 5 maggio 1949 n. 178), che assegnava alle giunte comunali il diritto di eleggere ogni quattro anni il consiglio di amministrazione degli Enti comunali di assistenza, mediante un'apposita delibera sottoposta all'approvazione del prefetto.
Dall'esame della documentazione pervenuta emerge che tra il primissimo dopoguerra e la metà circa degli anni Cinquanta, i comitati amministrativi si riunivano quasi esclusivamente per deliberare in merito alle numerose domande di sussidio che venivano presentate. D'altra parte, l'attività in cui l'ente profuse maggiormente il proprio impegno fu proprio quella legata all'assistenza generica, cui si aggiunsero nel tempo le varie forme di assistenza previste dalla legislazione: l'Assistenza post-bellica e il Soccorso invernale.
Attività post-bellica - Con l'istituzione del Ministero dell'Assistenza post-bellica, avvenuta per effetto del decreto luogotenenziale del 31 luglio 1945 n. 425, si organizzarono o si potenziarono localmente vari centri preposti all'assistenza, sia generica che propriamente post-bellica, la cui attività era quella di provvedere moralmente e materialmente a varie categorie di assistiti: dai partigiani ai reduci, dai militari internati agli sfollati, dalle vittime civili della guerra ai "sinistrati", dai familiari di dispersi ai profughi e così via. L'attività si manifestava concretamente con contribuiti in denaro e distribuzione di generi alimentari e con l'assistenza sanitaria; va detto che sotto questa denominazione furono compresi anche gli interventi precedenti all'istituzione del ministero, ma quasi tutti connessi in qualche modo agli eventi bellici e post-bellici, quali ad esempio gli aiuti prestati ai rimpatriati dai paesi nemici, al momento dello scoppio della guerra, e ai familiari degli emigrati che, a causa sempre della guerra, non ricevevano più sovvenzioni dai congiunti rimasti in patria. Negli anni Cinquanta tutto il settore venne regolamentato da nuove disposizioni normative e l'assistenza venne occasionalmente estesa anche ad altri soggetti, come ad esempio, le popolazioni colpite da alluvioni (1954).
In ottemperanza a quanto stabilito dalla legge del 14 ottobre 1960 n. 1219, l'assistenza post-bellica propriamente detta ebbe termine il 31 dicembre 1963, anche se la documenatazione presente nel fondo termina al 1965; nei ruoli di pagamento dei sussidi l'assistenza risulta infatti autorizzata con nota prefettizia.
Soccorso invernale - Questa attività assistenziale, limitata al solo periodo invernale, venne regolamentata con la legge del 3 novembre 1954 n. 1042, in concomitanza con l'istituzione del fondo nazionale per il soccorso invernale, il quale raccoglieva i contributi ottenuti con l'applicazione di un sovrapprezzo su alcuni servizi o attività. In precedenza il soccorso invernale veniva organizzato da organismi anche preesistenti all'Ente comunale di assistenza e, soprattutto, da appositi comitati comunali che a loro volta versavano ai comitati provinciali le offerte volontarie destinate a tale attività. L'assistenza era rivolta in particolare ai lavoratori rimasti disoccupati durante il periodo invernale e ai pensionati; essa si concretizzava con l'erogazione di viveri, di vestiario, di medicinali, con il pagamento di fitti ecc. e, dal 1954, anche con varie forme di aiuti e sovvenzioni legati alle esigenze e alle tradizioni locali.
Analogamente al settore dell'assistenza post-bellica, il soccorso invernale propriamente detto venne mantenuto fino al 1963.
Gli Enti comunali di assistenza furono soppressi con l'entrata in vigore della legge regionale n. 36 del 31 luglio 1978, in vigore dal 3 agosto successivo, e le loro attribuzioni, i rapporti attivi e passivi e il personale dipendente vennero trasferiti ai comuni nel cui territorio avevano sede.
Note:
1) Per ulteriori notizie sulla istiuzione e sui compiti degli ECA cfr. Ministero per i beni culturali e ambiententali - Soprintendenza Archivistica per l'Umbria, Le Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza dell'umbria, Profili storici e censimento degli archivi, a cura di M. Squadroni, Roma 1990 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Strumenti CVIII); per quanto riguarda l'ECA di Gualdo Tadino e il suo archivio cfr. le pp. 194-195. Cfr. Il fondo archivistico delle istituzioni publiche di assistenza e beneficenza del comune di Gualdo Tadino". L'archivio degli istituti riuniti di ricovero, (a cura di) Vittorio Angeletti - Eleonora Giovagnoli, Città di Castello, Anagrafica, 2005.
2) r. d. del 12 aprile 1939, il decentramento dell'Ospedale Calai avvenne a seguito della riforma sanitaria del 1968.
Redazione e revisione:
Giovagnoli Eleonora, 27/02/2015, Aggiornamento ed integrazione riordinamento ed inventariazione / Fratta Cristina, 31/10/2008, Riordinamento ed inventariazione / Civitareale Maria Giuseppina, 31/10/2008, Riordinamento ed inventariazione