Congregazione di carità napoleonica di Arcevia, Arcevia (Ancona) , 1808 - 1815 circa
Ente
Estremi cronologici: 1808 - 1815 circa
Intestazioni:
Congregazione di carità napoleonica di Arcevia, Arcevia (Ancona) , 1808 - 1815 circa
Altre denominazioni:
Congregazione di carità napoleonica di Arcevia
Il decreto vicereale del 5 settembre 1807, n. 154, all'art. 12 stabilisce che in tutte le città capoluogo di dipartimento l'amministrazione delle opere pie (ospedali, orfanotrofi, brefotrofi, ospizi) debba essere riunita sotto una sola amministrazione che prende il nome di Congregazione di carità. Essa deve essere composta dal prefetto del dipartimento, che ne é il presidente, dall'arcivescovo o vescovo, dal presidente della corte di appello o, in mancanza dal presidente della corte di giustizia civile e criminale, dal podestà del comune e da vari altri individui di nomina regia, scelti tra proprietari, commercianti, e uomini di legge, in numero non maggiore di 15 e minore di 9. Le funzioni dei membri sono gratuite. Ogni congregazione si divide a sua volta in tre commissioni: per gli ospedali, per gli orfanotrofi e gli ospizi, per le elemosine (art. 15); un membro di ogni commissione, a turno, deve essere presente nel locale della congregazione per provvedere alle cose urgenti e per sorvegliare la tenuta in ordine dell'amministrazione e della cassa (art. 17). La cassa è unica: in essa devono entrare tutti i redditi e devono uscire tutti i pagamenti per gli stabilimenti amministrati dalla congregazione; ciascun stabilimento dovrà tenere dei registri separati (art. 19). Ogni congregazione deve presentare al ministro il bilancio preventivo, il conto consuntivo annuale e trimestrale per l'approvazione (artt. 23, 24, 25).
Il decreto imperiale n. 279 del 21 dicembre 1807 reca alcune sostanziali modifiche a tale ordinamento: l'estensione delle congregazioni a tutti i comuni del Regno (art. 3) ),(di nomina regia nei comuni maggiori, in quelli minori la nomina è di competenza del podestà) (art. 4); non stabilisce la necessaria presidenza del prefetto: delle congregazioni nelle città capoluogo di dipartimento fanno parte il prefetto, il vescovo, il podestà, mentre di quelle degli altri comuni fanno parte il podestà e il vescovo o il parroco del luogo (art. 5). Le singole opere pie, benché riunite in una sola amministrazione, conservano ciascuna le proprie attività e passività, delle quali si deve tenere un conto distinto (art. 7).
Il successivo regolamento n. 345 del 25 novembre 1808 stabilisce che con la istituzione in tutti i Comuni delle congregazioni di carità, debbano cessare tutte le particolari amministrazioni pubbliche e private che abbiano avuto lo stesso scopo e dispone che nei capoluoghi di dipartimento la presidenza spetti ai prefetti, nei capoluoghi di distretto ai viceprefetti, negli altri comuni ai podestà o ai sindaci (art. 6). I beni posseduti dalle singole opere pie devono essere concessi in affitto con canone a denaro (art. 9) (1)
NOTE
(1): P. Cartechini, Organi ed uffici dell'amministrazione napoleonica a Macerata dal 1808 al 1815, Macerata, 1974.
Redazione e revisione:
Ciccotti Simona, 30/11/2007, riordinamento ed inventariazione / Palma Maria, 18/11/2013, Supervisione / Papi Tatiana, 18/11/2013, Revisione