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Ufficiale sanitario del comune di Polverigi, Polverigi (Ancona), 1937 - 1981

  • Ente
  • Estremi cronologici: 1937 - 1981
  • Intestazioni:
    Ufficiale sanitario del comune di Polverigi, Polverigi (Ancona), 1937 - 1981
  • Altre denominazioni: Ufficiale sanitario del comune di Polverigi
  • La l. 20 marzo 1865 n.2248 aveva attribuito la materia sanitaria all'autorità amministrativa: dalla periferia al centro, passando per i comuni e le province, vi provvedevano i sindaci, poi i sottoprefetti ed i prefetti, infine il Ministero degli interni.
    Con la legge di riforma del 22 dicembre 1888 n. 5849, mentre al centro la competenza rimaneva sempre del Ministero degli interni ed in provincia continuava ad essere esercitata dal prefetto, nei comuni a lato dei sindaci fu posta una figura tecnica rappresentata dall'ufficiale sanitario comunale.
    Questa decisione fu dettata dal timore che la mancanza di esperti tecnici in questi uffici puramente amministrativi rendesse la materia sanitaria, affidata al sindaco e al prefetto, una materia residuale degli uni e degli altri.
    Il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1937 n.1265 non comportò sostanziali modifiche nella struttura centrale e periferica degli ordinamenti sanitari.
    L'attribuzione primaria di potestà rimaneva al prefetto e al sindaco, però al loro fianco erano istituiti degli organi tecnici da loro dipendenti, quali il veterinario provinciale, il medico provinciale e l'ufficiale sanitario che rispondevano direttamente al sindaco e al prefetto, cui veniva demandata l'intera attribuzione di potestà amministrativa.
    Con la legge 13 marzo 1958 n.296, istitutiva del Ministero della sanità, si stabiliva che le autorità sanitarie della provincia e del comune non erano più prefetto e sindaco, ma rispettivamente medico provinciale e ufficiale sanitario.
    L'art. 2 del dpr 11 febbraio 1961, n.264, precisava che l'ufficiale sanitario, in quanto organo periferico della sanità, dipendeva nell'esercizio delle sue funzioni direttamente dal medico provinciale.
    L'ufficiale sanitario del comune, tuttavia, rappresenta nel diritto positivo italiano una figura anomala.
    Per alcuni autori si tratta di un organo codipendente: codipendenza dalla prefettura e dal comune, per quel che attiene al rapporto organico, codipendenza da quattro uffici (prefetto, medico, veterinario provinciale e sindaco), sotto il profilo funzionale.
    Dal punto di vista giuridico l'ufficiale sanitario può così determinarsi quale funzionario dipendente dal comune sotto l'aspetto organico, mentre per quello funzionale esso era titolare di due organi: curava, anche con rilevanza esterna, l'attività del comune relativa all'igiene e alla sanità e nel contempo era un organo dello Stato dipendente da autorità locali che definivano e attuavano in periferia l'attività statale in materia di igiene e sanità.
    Tale ufficio, dunque, costituiva l'esecutore delle direttive provenienti dal centro e nel medesimo tempo un organo autonomo con compiti propri.
    Tra questi la vigilanza sulle condizioni igieniche del comune, sulle scuole, gli educatorii, gli opifici e stabilimenti, e l'obbligo di denunciare al sindaco ed al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e regolamenti sanitari e quanto potesse reclamare l'attuazione di provvedimenti, anche straordinari, nell'interesse della pubblica salute.
    L'ufficio sanitario comunale cessò la sua attività nel 1981, con l'istituzione del servizio sanitario nazionale e l'attribuzione alle Unità sanitarie locali competenti per territorio, con decorrenza dal 1 gennaio 1982, delle funzioni in materia igienico-sanitaria in precedenza esercitate dai comuni e dai consorzi intercomunali.
  • Redazione e revisione:
    Carletti Chiara, 01/05/2008, riordino