Contenuto: Lo stato civile italiano fu ordinato con il r.d. 15 novembre 1865, n. 2602 e gli uffici relativi iniziarono a funzionare dal primo gennaio 1866.
Le funzioni di ufficiale di stato civile, consistenti nel ricevimento degli atti, nella compilazione e nella custodia delle registrazioni e del rilascio dei certificati, furono attribuite ai sindaci nella veste di ufficiale di governo.
La normativa prevede la tenuta di quattro registri annuali per la trascrizione rispettivamente degli atti di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza.
Tutti i registri devono essere tenuti in doppio originale e vidimati prima dell'uso dal presidente del tribunale.
Alla chiusura dei registri, l'ufficiale di stato civile redige l'indice alfabetico degli intestatari degli atti e deposita una copia di tutti i registri presso la cancelleria del tribunale.
E' inoltre prevista la redazione di indici alfabetici annuali e decennali, che devono essere compilati nel gennaio dell'anno successivo ad ogni decennio.
Gli indici annuali sono cuciti insieme ai registri di nascita, morte e matrimonio, quelli decennali sono invece compilati su registri indipendenti; questi ultimi sono conservati presso l'Ufficio di stato civile.
La sezione comprende registri degli atti di nascita, di morte, di matrimonio e di cittadinanza, conservati presso l' ufficio comunale "Servizi demografici e sociali".
E'completata da allegati ai registri dello Stato civile, da registri di riscossione dei diritti di stato civile, di identità e di rilascio del passaporto, conservati presso i locali dell'archivio comunale.