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Soci

  • Serie
  • Estremi cronologici: 1862 - 1984
  • Consistenza: 146
  • Storia archivistica:
    L'Associazione ebbe un notevole seguito, infatti, dall'analisi del primo registro delle Matricole mensili dei soci, durante il primo anno di attività, risultavano iscritti 204 soggetti.
    Nel corso degli anni il numero degli iscritti oscillò dai 500 ai 750 circa. Dal 1927, invece, il numero dei soci andò sempre calando, fino ad arrivare alle attuali 70 unità.
    Secondo il regolamento del 1872 potevano far parte della Società tutti i cittadini che godevano dei diritti civili, anche se abitavano in un comune diverso da Todi. In questo caso, però, avevano l'obbligo, in caso di richiesta di sussidio, di presentare la "fede" medica con la firma vidimata dal sindaco del comune di residenza.
    All'art. 3 i soci erano distinti in: effettivi, che dovevano necessariamente svolgere una attività di operai o altra arte o mestiere ed erano la vera struttura portante della Società. Tutti i soci effettivi erano elettori, ma potevano essere eletti alle cariche sociali solo coloro che sapevano leggere e scrivere (art. 44). I soci effettivi dovevano aver compiuto 15 anni e non averne oltrepassati 60, pagare la tassa di ammissione entro un anno, secondo una tabella stabilita ; inoltre era prevista una quota settimanale di 15 centesimi.
    Vi erano poi i soci onorari, insolitamente divisi in contribuenti e partecipanti. I soci onorari contribuenti erano tutti coloro che dimostravano interesse per la Società e concorrevano ai bisogni della stessa con le contribuzioni. Per essere soci onorari contribuenti non vi erano limiti di età, bastava godere dei diritti civili e pagare alla Società almeno 60 centesimi al mese (art. 5). Questi avevano però soltanto diritto ad un voto consultivo e non erano eleggibili alle cariche sociali; potevano essere ammessi ad un sussidio dopo 10 anni di iscrizione continuativa alla Società e nel caso in cui fossero caduti in povertà (art. 7). I soci onorari partecipanti erano considerati coloro che in vario modo avevano beneficiato l'Associazione, venivano "acclamati" onorari dal Consiglio di direzione, anche questi ultimi avevano il solo voto consultivo nelle adunanze e non erano eleggibili alle cariche sociali.
    Nella Società venivano ammesse anche le donne (art. 4) ma, a differenza degli uomini potevano votare alle elezioni delle cariche sociali soltanto se sapevano leggere e scrivere; inoltre potevano essere elette solo come collettrici o visitatrici, cariche minori nella Società. Questa realtà, comune anche per altre associazioni, testimonia che nel campo dell'inserimento egualitario, nel mondo del lavoro, il cammino delle donne doveva ancora essere lungo.
    Un'altra figura, presente nella Società, era costituita dai presidenti onorari e benemeriti, si trattava di soci che si erano particolarmente distinti in attività artistiche o letterarie o in opere di "virtù cittadina". Questa benemerenza veniva concessa dall'Assemblea generale dei soci.
    La domanda di ammissione, diretta al Presidente, doveva indicare i dati anagrafici del richiedente e la professione esercitata, ma soprattutto si faceva particolare attenzione alla buona costituzione fisica, poiché, non sarebbe stato opportuno ammettere soci già malati che avrebbero, logicamente, gravato subito sul bilancio della Società. Tale domanda, accompagnata da un deposito di 50 centesimi che veniva restituito nel caso di non accoglimento dell'istanza, veniva sottoposta, con votazione segreta, al Consiglio di direzione. Nel caso di accettazione della do-manda i suddetti 50 centesimi venivano trattenuti per l'acquisto dello statuto. Non potevano essere ammessi i soggetti che avessero avuto condanne penali o che non avessero un lavoro ed una dimora fissa. Gli iscritti che incorrevano in alcuni dei casi di inammissibilità venivano espulsi; così pure erano radiati quelli non in regola con i pagamenti delle contribuzioni, nella fattispecie chi era moroso da due mesi.
    L'erogazione dei sussidi ai soci era estremamente controllata e regolata. La malattia doveva essere sempre comprovata da certificati medici e, qualora fosse stato ritenuto necessario dal Presidente, venivano inviati anche dei visitatori che controllavano l'effettivo stato di salute del socio. Inoltre, i malati dovevano osservare scrupolosamente le cure, altrimenti decadevano dal sussidio, che veniva pagato dopo tre giorni dall'inizio della malattia. Il sussidio non poteva avere una durata maggiore di 90 giorni in un anno e, nel caso in cui il socio era ricoverato in o-spedale, gli veniva ridotto di due quinti. Anche i soci malati di mente, se convivevano in famiglia, avevano diritto al sussidio; se, invece, erano ricoverati in un ospizio cessavano di percepire il sussidio, ma rimanevano comunque iscritti alla Società e, in caso di guarigione, si vedevano confermata la loro anzianità. Non venivano mai accordati sussidi per l'abuso del vino o per risse.
    Nello regolamento del 1872 non vi era una tabella diversa per gli uomini e per le donne relativamente alla tassa di am-missione e nemmeno per quanto riguardava le contribuzioni settimanali (art. 5). Invece, il sussidio che veniva pagato in caso di malattia grave, e che costringeva a stare a letto, era di 1 lira al giorno per gli uomini e di 75 centesimi per le donne; per le malattie leggere che non costringevano al letto gli uomini avevano diritto a 75 centesimi e le donne a 50 centesimi (art.16). Anche il contributo riservato alle donne e agli uomini in caso di qualche mutilazione o di malattie croniche era di 50 centesimi per gli uomini e di 25 per le donne. La differenza, che non è minima, va aggiunta al fatto che le donne normalmente ricevevano un salario inferiore degli uomini, pertanto tutto poteva contribuire ad una minore stabilità economica di queste Ultime. E' da notare, però, che la Società riconosceva alle donne in puerperio un sussidio di 50 centesimi al giorno, per i primi 10 giorni dopo il parto. Inoltre, nel tempo di "pregnanza", le donne nel caso in cui venissero colpite da grave malattia avrebbero avuto diritto a sussidi; possiamo parlare di una antesignana legge sulle lavoratrici madri.
    Altra particolare attenzione era rivolta verso le vedove dei soci, che fossero iscritte alla Società(art. 35); infatti in caso di morte del marito, e purché fossero state associate da almeno un anno, potevano ricevere un sussidio di 50 centesimi al giorno, per sei mesi dal giorno della morte del marito, a patto che il defunto avesse fatto parte della Società da almeno 10 anni. Così pure vi era una particolare premura per gli eventuali orfani degli associati.
    Tutta l'amministrazione della Società era volta ad una attenzione particolare per far quadrare il bilancio; infatti, la regolarità dei pagamenti, l'esclusione dei morosi e la riduzione del pagamento di un terzo della quota settimanale, per coloro i quali dopo 10 anni di iscrizione non avessero richiesto alcun sussidio, erano continuamente oggetto delle riunioni amministrative.
    I soci resi inabili al lavoro per vecchiaia, dopo i 65 o 70 anni, e privi di sostentamento ricevevano un sussidio di 50 centesimi al giorno per gli uomini i di 25 centesimi per le donne (art. 33); tale sussidio escludeva però eventuali sussidi per malattia (art. 35).
    I soci coscritti o che si recavano in guerra erano esonerati dal pagare eventuali quote, però non ricevevano nemmeno alcun sussidio in caso di malattia conservando l'anzianità di iscrizione utile per il raggiungimento dei vari benefici (art. 37 ).
    La riscossione delle quote settimanali era, come già detto, a carico dei collettori e versata al cassiere alla fine di ogni mese; i soci avevano un loro libretto dove segnavano le quote pagate per eventuali riscontri.
    Le entrate costituivano il fondo sociale che era diviso in due parti, una detta fondo riserva, che doveva servire per soppe-rire ai bisogni della Società quando gli incassi settimanali non fossero stati sufficienti per pagare le sovvenzioni previste. Tale fondo non doveva essere maggiore di 4000 lire e doveva essere messo a mutuo fruttifero in banca. L'altra parte, denominata fondo vecchiaia, era formata dal resto del capitale ed usata per il sussidio a coloro che erano inabili al lavoro a causa dell'età.
    Alcune significative modifiche che ebbe il regolamento del 1872 sono le seguenti. Nella seduta dell'Assemblea generale dell'11 gennaio 1874 venne abolito l'art. 32, che concedeva un sussidio ai soci divenuti inabili al lavoro per qualche mutilazio-ne o per sopravvenuta malattia cronica incurabile . Tale limita-zione derivava dalla preoccupazione di una eccessiva diminu-zione del fondo vecchiaia; questa scelta, che dal verbale è evi-dentemente presa con dispiacere, dimostrava quanto fosse già economicamente difficile la gestione della previdenza. Tale re-golamento venne ulteriormente modificato e poi stampato il 10 febbraio 1886 .
    Con lo statuto stampato nel 1898 , purtroppo, alle donne fu tol-to il diritto di voto, mentre potevano, come in passato, essere nominate alle cariche di collettrici e visitatrici . Vennero inoltre modificate leggermente le quote di iscrizione e l'età per essere ammessi .
    Si ebbe una ulteriore variazione dell'art. 32 di detto sta-tuto; infatti il sussidio in caso di vecchiaia non ebbe una cifra stabilita come per il passato, ma venne ricavato da un dividendo degli interessi del capitale destinato al fondo vecchiaia; esso non poteva però essere utilizzato che per 4 persone e veniva dichiarato socio benemerito umanitario colui che vi rinunciava. Appa-re evidente che il fondo per le pensioni non è stato mai in grado di soddisfare le esigenze reali della Società.
    Il termine per la riduzione di un terzo della quota setti-manale per quei soci che nel corso della loro iscrizione alla So-cietà non avevano usufruito di alcun sussidio venne portato a 15 anni, mentre prima ne erano sufficienti 10. In questo statuto era anche compreso un "Regolamento interno" che governava per lo più le adunanze ed il comportamento dei soci durante le stesse.
    Nello statuto approvato dai soci nelle adunanze dei gior-ni 20 e 24 novembre 1904, andato in vigore nel 1905 e stampato nel 1906, la Società risultò legalmente riconosciuta con decreto del Tribunale civile di Perugia del 19 gennaio 1905. In questo venne innanzi tutto stabilita l'iscrizione dei soci alla Cassa na-zionale di previdenza, tramite la quale gli stessi avrebbero potu-to usufruire di una rendita vitalizia in caso di inabilità al lavoro e vecchiaia. Ogni socio doveva pagare 50 centesimi a favore di detta Cassa e la Società pagava per tutti i soci iscritti 200 lire. Anche metà dei proventi derivanti da una eventuale chiusura in avanzo dell'esercizio sociale andavano alla Cassa suddetta. I so-ci iscritti avevano diritto, inoltre, al raggiungimento di anni 60 o 65, alla liquidazione del loro conto individuale per una rendita vitalizia . Venne notevolmente abbassata l'età massima per es-sere ammessi, portata a 35 anni, e fu modificata la tabella per il pagamento delle quote settimanali e della tassa di ammissione . Il sussidio in caso di malattia veniva pagato, per la prima volta, nella stessa misura tanto per gli uomini che per le donne ed era, in quest'epoca, pari ad una lira . In questo statuto è incluso un "Regolamento tecnico" dove, fra l'altro, vi sono le modalità da eseguirsi per l'iscrizione dei soci alla Cassa nazionale.
    Con lo statuto del 1912 vennero aumentate di un soldo le quote settimanali per tutti i soci e alzate le quote della tassa di ammissione . L'iscrizione dei soci alla Cassa nazionale di pre-videnza veniva fatta d'ufficio dalla Società; quest'ultima, però, a causa delle ristrette condizioni di bilancio dichiarava di non po-ter più contribuire economicamente come per il passato. Rimaneva pertanto a solo carico dei soci il contributo per essere iscritti, che ammontava a 6 lire annue, che potevano essere portate ad un massimo di 100 lire .
    Il pagamento delle pensioni della "Sezione vecchiaia" veniva effettuato ai soci che avevano raggiunto i 70 anni, purché questi fossero stati iscritti da almeno 30 alla Società, con il divi-dendo della rendita del fondo vecchiaia. Coloro che ne fossero stati in grado potevano continuare a pagare il contributo settimanale; in quel caso godevano ancora, oltre che della pensione, anche degli altri diritti sociali .
    Con lo statuto del 1920 si potevano iscrivere alla Società anche coloro che abitavano a 5 chilometri di distanza dalla città e non più a 2, questo per agevolare i lavoratori della terra. Fu al-zato di 5 anni il limite massimo per essere ammessi e vennero aumentati i contributi annuali dei soci onorari da lire 7,20 a 12; venne aumentata di 0,5 lire la quota settimanale pagata dai soci effettivi, così pure venne modificato l'importo del sussidio di malattia di primo grado, malattia più grave e di secondo grado, malattia più lieve, che era rispettivamente di lire 1,50 e 0,80 a lire 3 per tutti se di primo grado ed aumentato di lire 1,50 per gli uomini e 0,80 per le donne, se di secondo grado. Venne inoltre aumentato il sussidio unico alle socie partorienti da lire 5 a lire 12. Tra le altre cose venne anche, finalmente, esteso senza limiti il diritto di elettorato e di eleggibilità alle socie. È da notare che in seguito all'andata in vigore del decreto legge del 21 aprile 1919, n. 693 venne tolto l'obbligo, definito inutile, dell'iscrizione dei soci alla Cassa nazionale di previdenza .
    Nell'ultimo statuto conservato nella Società che è del 1962, vennero previste tre categorie per gli associati, non vi erano più i soci onorari contribuenti. Venne inoltre stabilito che le quote so-ciali sarebbero state decise dall'Assemblea nella prima riunione dell'anno. La tassa di ammissione venne aggiornata in lire 500 per coloro che avevano da 16 a 25 anni e in lire 1.500 dai 26 a 40 anni.
    Furono ancora previste , come per il passato le onoranze ai defunti, che consistono nella partecipazione al funerale da parte dei soci, esclusi quelli malati, quelli assenti da Todi o quelli che abbiano più di 65 anni .
  • Contenuto:
    Questa serie, costituita da 145 registri ed una cassetta-schedario, si articola nelle seguenti sottoserie: Matricole annuali dei soci, Matricole mensili dei soci, Elenchi dei soci, Entrate. Contribuzioni dei soci, Uscite. Sussidi ai soci, Entrate e uscite. Contribuzioni e sussidi, Sussidi ai soci malati, Elenchi dei soci ammessi alla riduzione delle quote, Onoranze funebri, Iscrizione dei soci alla Cassa nazionale di previdenza. Le sottoserie si susseguono in ordine logico.
    Si tratta della documentazione relativa alla gestione dei soci, prodotta nel periodo 1862-1984.
  • Criteri di ordinamento:
    La serie Soci (1862-1984) è molto articolata. Infatti è composta da dieci sottoserie, la cui successione in inventario segue criteri logici: contribuzioni pagate dai membri della Società, prima, sussidi ad essi versati sotto varia forma, poi, dalla registrazione più generale a quella più dettagliata. Si tratta soprattutto di registri che, in alcune sottoserie, illustrano in modo completo la fondamentale attività del Sodalizio dalle origini fino al 1984, fornendo interessanti informazioni di carattere socio-economico, ricavabili dalle notizie anagrafiche, sui mestieri, le malattie, le abitudini, i costumi dei membri dell'Associazione. Viene, infine, testimoniata l'iscrizione dei soci alla Cassa nazionale di previdenza fatta tramite la Società operaia a partire dal 1905 .