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Regia scuola tecnica complementare Jacopone da Todi di Todi, Todi (Perugia), 1865 - 1929

  • Ente
  • Estremi cronologici: 1865 - 1929
  • Intestazioni:
    Regia scuola tecnica complementare Jacopone da Todi di Todi, Todi (Perugia), 1865 - 1929
  • Altre denominazioni: Regia scuola tecnica complementare Jacopone da Todi di Todi / Scuola tecnica comunale Jacopone da Todi [ Denominazione usata dal 1861 al 1922 ]
  • Malgrado la data di fondazione del Liceo statale "Jacopone da Todi" venga fatta cadere nell'anno scolastico 1935-1936, la storia dell'istituto inizia molto tempo prima, appena dopo l'Unità d'Italia, quando, nel novembre 1861, venne fondata la Scuola tecnica comunale "Jacopone da Todi" (pareggiata alle scuole regie con decreto del 16 dicembre 1906), seguita dall'inaugurazione, un decennio più tardi (1871), del Ginnasio municipale "Jacopone da Todi (pareggiato ai ginnasi regi con decreto reale del 14 maggio 1885), la cui attività risulta documentata fino all'anno scolastico 1904-1905. Le scuole vennero ubicate nel vasto complesso edilizio appartenente, prima dell'unificazione del Regno d'Italia, al convento di San Fortunato, beni che il decreto del 1860 emanato dall'allora commissario straordinario Giacchino Pepoli aveva incamerato nell'amministrazione del demanio. Il corso di studi tecnici ebbe origine dal sistema di istruzione vigente nel Regno di Sardegna, esteso poi da Vittorio Emanuele II al Regno d'Italia. Il provvedimento costituiva l'atto di nascita del sistema scolastico italiano per mezzo del quale lo Stato si assumeva il compito di disciplinare le istituzioni scolastiche e formative al fine di assolvere a compiti fondamentali, immediati ed urgenti come l'unificazione delle istituzioni pre-unitarie in un sistema statale centralizzato, la sottrazione al clero dell'egemonia nel campo dell'istruzione e dell'educazione e la formazione dei ceti medi che dovevano costituire la struttura burocratico-amministrativa del nuovo soggetto statale (1).
    La legge Casati (R:D: 13 novembre 1859 n. 3725), come viene generalmente chiamata dal nome del ministro della pubblica istruzione che la propose, articolò l'istruzione secondaria in due categorie, incomunicabili tra di loro: la classica e la tecnica. Nei confronti dell'istruzione tecnica, illustrata nel Titolo IV, la legge Casati non utilizzava il termine "secondaria" ma precisava che essa aveva per fine di formare i giovani che intendevano dedicarsi a carriere di maggiore responsabilità e di più elevato impegno intellettuale i quali necessitavano del possesso di un titolo di studio di scuola di istruzione media. In base all'art. 372 del R.D. 13 novembre 1859, n°372, l'istruzione tecnica aveva infatti lo scopo di "dare ai giovani che intendono dedicarsi a determinate carriere del pubblico servizio, alle industrie, ai commerci ed alla condotta delle cose agrarie, la conveniente cultura generale e speciale". Va precisato che con il regolamento di attuazione del 1860, tra le sezioni degli istituti tecnici venne istituita quella fisico-matematica che consentiva l'iscrizione alle facoltà di scienze fisiche, matematiche e naturali ed ingegneria, con il primo riconoscimento, seppure parziale, del valore formativo degli studi scientifici e tecnici.
    Anche l'istruzione tecnica venne suddivisa in due distinte istituzioni, della durata di tre anni ciascuno: le scuole tecniche, gratuite e gli istituti tecnici.
    La scuola tecnica triennale, successiva alla scuola elementare, non ebbe l'esclusiva funzione di corso inferiore degli istituti tecnici ma assunse caratteristiche autonome di scuola di istruzione secondaria di primo grado senza latino nella quale si insegnavano alcune nozioni di contabilità e si offrivano, pertanto, le basi per l'inserimento nel settore impiegatizio pubblico e privato. Nel dettaglio, le materie costituenti il programma della scuola tecnica erano: calligrafia, disegno, geografia, lingua francese, lingua italiana, matematica, storia d'Italia, storia naturale, storia della Grecia, diritti e doveri, computisteria.
    La formalizzazione dell'esistenza di vere e proprie scuole secondarie per il completamento dell'istruzione elementare fu tuttavia prevista solo con la riforma Gentile, la quale, oltre ai corsi integrativi di sesta, settima ed ottava elementare (2), istituì le scuole complementari della durata di tre anni (3), aventi il precipuo fine del completamento dell'insegnamento elementare, senza ulteriori sbocchi. Le scuole di istruzione secondaria di primo grado si inserivano, quindi, in distinti ed autonomi ordini di studio aventi il fine di preparare i giovani a ricevere successivi gradi di insegnamento (4).
    In particolare il "corso integrativo", come diretta prosecuzione dell'istruzione primaria, era affidato agli insegnanti e alle direzioni didattiche delle scuole elementari; carattere di secondarietà avrebbe dovuto invece avere la scuola complementare che, in base al capo 2° del r.d. 6 maggio 1923, n° 1054, faceva seguito all'istruzione che si impartisce nella scuola elementare, con i seguenti insegnamenti: lingua italiana; storia; geografia; matematica; scienze naturali; computisteria; disegno; calligrafia; stenografia; educazione fisica; dattilografia; latino.
    Il programma era difatti ricalcato su quello della preesistente scuola tecnica con la differenza che questa, come corso inferiore degli istituti tecnici, consentiva la prosecuzione degli studi, mentre la scuola complementare era fine a sé stessa e costituiva un "canale di scarico" per evitare che un gran numero di giovani affluissero alle vere scuole secondarie destinate alla prosecuzione degli studi presso le università.
    Anche a Todi, in conseguenza della riforma Gentile, a partire dall'anno scolastico 1923-1924, la scuola tecnica, intitolata, con r.d. del 23 febbraio 1908, "Regia scuola tecnica Jacopone da Todi", venne sostituita da quella complementare, continuando sotto tale veste la propria attività fino al 1929, quando venne definitivamente soppressa.
    Va precisato che gli estremi cronologici presenti nella denominazione fanno riferimento a quelli del fondo archivistico.



    1) Cfr. G. Natale - E. Colucci - A. Natoli, "La scuola in Italia. Dal 1859 ai decreti delegati", Milano, Gabriele Mazzotta editore, 1975.
    2) Cfr. (artt. 1 e 2 r.d. 1 dicembre 1923, n°2185).
    3) Cfr. (art. 34 r.d. 6 maggio 1923, n°1054).
    4) Cfr. art. 1 del r.d. 6 maggio 1923, n. 1054: "Gli istituti medi di istruzione sono di primo e di secondo grado. Sono di primo grado: la scuola complementare, il ginnasio, il corso inferiore dell'istituto tecnico, il corso inferiore dell'istituto magistrale; sono di secondo grado: il liceo, il corso superiore dell'istituto magistrale, il liceo scientifico, il liceo femminile".
  • Redazione e revisione:
    Severi Mariangela, 01/01/2005, ordinamento ed inventariazione