Governatore di Nocera Umbra, Nocera Umbra (Perugia), 1761 - 1861 febbraio
Ente
Estremi cronologici: 1761 - 1861 febbraio
Intestazioni:
Governatore di Nocera Umbra, Nocera Umbra (Perugia), 1761 - 1861 febbraio
Altre denominazioni:
Governatore di Nocera Umbra
Prima dall'avvento del governatore, la giustizia nei comuni veniva amministrata dal podestà, figura destinata a scomparire intorno alla metà del XVI secolo, che durava in carica sei mesi e che era coadiuvato da un giudice e da un notaio. Il governatore venne a sostituirsi al podestà nell'amministrazione della giustizia e non solo: essendo un organo periferico dello Stato pontificio, aveva competenze molto ampie sia in campo amministrativo che in quello giudiziario. Ad esempio, in materia di giustizia, era competente soprattutto in questioni di diritto penale, ma la sua competenza si estendeva anche in questioni di diritto civile, andandosi così a sostituire alle magistrature comunali, ottemperando alla volontà di limitare, da parte del potere centrale di Roma, le funzioni e le competenze politico-amministrative delle locali magistrature. Il governatore aveva il compito di presiedere i consigli comunali; di ricevere il giuramento dei consiglieri, dei priori e degli ufficiali; per il mantenimento dell'ordine pubblico e per l'esecuzione delle sentenze, aveva alle sue dipendenze il bargello e i birri.
La politica accentratrice dello Stato della Chiesa iniziò a farsi più consistente quando il governo pontificio, nella gran parte del secolo XV, cercò di imporre il sistema delle costituzioni albornoziane (1) in cui la giurisdizione dei capi delle Province (sistema con il quale era ripartito l'intero territorio dello Stato) non era sostitutiva ma coordinatrice e uniformatrice di quella delle autorità locali.
Durante il XVI secolo il sistema dei governi provinciali di ampie estensioni, fu man mano sostituito da una riorganizzazione dello Stato in Distretti, di sicuro più limitatamente estesi comunque sempre direttamente sottoposti alle autorità centrali, e in Legazioni, con a capo un legato pontificio coadiuvato da un luogotenente. La necessità di uniformare gli ordinamenti giuridici, diversi da località a località, portò alla creazione di un sistema di tribunali superiori (il Tribunale della Segnatura che aveva il compito di esaminare i ricorsi contro le sentenze e i provvedimenti di ogni autorità giudiziaria dello Stato sia in materia criminale che civile, il tribunale della Rota romana che era il massimo tribunale civile di merito dello Stato) e di strutture che avevano il compito di sovrintendere alla reale applicazione della normativa.
Il processo di centralizzazione fu ancor più problematico per le magistrature criminali caratterizzate da una connotazione politica più marcata tanto che le magistrature locali si opposero spesso all'espansione dei poteri dei governatori (termine con cui vengono indicati i magistrati dipendenti dal potere centrale), riuscendo talvolta ad ottenere provvedimenti pontifici a proprio favore, ma la tendenza centralizzatrice finì per prevalere. I governatori, oltre alla giurisdizione criminale, riuscirono ad attrarre a sé anche molta parte di quella civile con la conseguenza che la magistratura di emanazione statale acquistò una netta prevalenza su quella di origine comunale.
Fu ad opera di Sisto V che il processo di cambiamento subì una svolta decisiva. Con la costituzione "Immensa eterni Dei" del 22 gennaio 1588 istituì le congregazioni cardinalizie quali organi stabili per il governo dello Stato, e fra di esse favorì in modo particolare lo sviluppo di quella della Sacra Consulta che si affermò come organo superiore di tutta l'amministrazione della giustizia penale.
Mentre il controllo economico divenne di competenza della Sacra Congregazione del Buon Governo istituita da Clemente VIII il 30 ottobre 1592 (2), la congregazione della Sacra Consulta nei secoli XVII e ancor più XVIII, avocò sempre più a sé, anche il compito di controllare il governo politico delle comunità: si occupò in maniera sempre maggiore, infatti, della formazione dei loro organi di governo e in particolare delle nomine dei membri dei consigli comunali. Essa provvedeva inoltre alla nomina di gran parte dei governatori locali che si potevano suddividere in quattro classi: governatori cosiddetti prelatizi, di breve, di patente e subordinati. Ai primi, istituiti nei centri maggiori, erano preposti prelati di rango più o meno elevato a seconda dell'importanza delle città stesse, ai secondi, funzionari laici per lo più giuristi di professione, sia gli uni che gli altri nominati con breve pontificio. I governatori della terza categoria erano nominati dalla Sacra Consulta a mezzo, per l'appunto, di lettere patenti ed anche costoro dipendevano direttamente dalla Congregazione, senza vincoli nei confronti dei governatori delle classi superiori. Anche i governatori di terza categoria erano giuristi laici, al pari di quelli di quarta, che dipendevano però da un governatore prelato o di breve (3). A Nocera Umbra, dal 1790, c'erano i Governi dei dottori nominati tramite brevi e dipendenti dalla Sacra Consulta.
Con l'istituzione della Sacra consulta, i cui già vasti poteri si andarono ulteriormente accrescendo nel corso dei secoli successivi, giunse a compimento l'opera di costruzione del sistema centrale delle magistrature giudiziarie: esso era destinato a durare, senza considerevoli variazioni, sino alla fine del sec. XVIII.
Nel febbraio del 1798 anche l'ultima parte dello Stato pontificio cadde nelle mani dei francesi che diedero vita alla Repubblica Romana. L' intero territorio fu ristrutturato e diviso in otto Dipartimenti; ciascun dipartimento fu diviso in Cantoni e i Cantoni in Comuni.
Presso ogni amministrazione dipartimentale e cantonale era insediato un prefetto consolare che aveva il compito di vigilare sull' operato delle amministrazioni alle cui riunioni egli, a somiglianza dei governatori pontifici, partecipava senza diritto di voto. Tale struttura aveva esclusivamente funzioni amministrative in quanto quelle giudiziarie furono affidate ad un sistema di tribunali, civili e penali, del tutto separato dalle strutture amministrative e legislative, sia centrali che periferiche (4). L'Umbria fu divisa in due Dipartimenti: il Dipartimento del Clitunno, con capoluogo Spoleto e il Dipartimento del Trasimeno con capoluogo Perugia. Il 7 agosto 1799 cadde la Repubblica romana e il territorio fu invaso dalle truppe austriache. Il nuovo pontefice Pio VII si servì del riformista Ercole Consalvi che ripartì il territorio in sette Delegazioni apostoliche in cui l'ordinamento giudiziario fu esercitato dal delegato apostolico che di fatto continuava ad espletare le funzioni e i poteri dell'antico governatore.
Nel giugno 1809 gran parte dell'Umbria insieme con il Lazio venne annessa all'Impero francese. Fu attuato un nuovo ordinamento territoriale basato sui Dipartimenti a capo dei quali era un prefetto; ognuno di essi era coadiuvato da un sottoprefetto deputato alla direzione del Circondario; il Circondario era suddiviso in Cantoni che di fatto rappresentavano la circoscrizione del giudice di pace , ufficio giudiziario di più basso livello (5). Al Cantone di Nocera Umbra venne inizialmente annesso Gualdo Tadino: è forse appunto per questo che nel fondo giudiziario di questo comune si conserva anche il giudiziario di Nocera Umbra proprio a partire dal 1809. Tra l'inizio del 1814 grazie alla destituzione di Napoleone e la metà del 1815 in seguito alle deliberazione del Congresso di Vienna, Pio VII rientrò in possesso dell'intero Stato pontificio che venne organizzato in 17 Delegazioni apostoliche suddivise in tre classi, mentre nei comuni vennero ripristinate le antiche magistrature. Per l'organizzazione amministrativa fu fondamentale il Motu Proprio del 6 luglio 1816 secondo il quale Nocera, comunità di residenza di un governatore, veniva a trovarsi nella Delegazione di Perugia e nel Governo distrettuale di Foligno. Il governatore, in ambito giudiziario, aveva competenza in prima istanza nelle cause civili e penali di piccola entità per le quali era previsto l'appello ai tribunali di prima istanza, civile e criminale, della Delegazione. Nel 1823 salì al soglio pontificio Leone XII che cercò di ripristinare alcuni degli ordinamenti dell'antico regime. Furono mantenute le Delegazioni e venne istituita una distinzione tra esse e le Legazioni poste sotto il governo di un cardinale Legato.
Con Motu Proprio del 21 dicembre 1827 le Legazioni e le Delegazioni rimasero suddivise in Distretti a loro volta ripartiti in Governi. Ogni Governo comprendeva più comuni alcuni dei quali potevano avere un ulteriore organo giurisdizionale: il podestà.
Innovazioni più sostanziali nell'ordinamento statale furono quelle sancite da Gregorio XVI con Motu Proprio del 5 luglio 1831. Furono costituite le Amministrazioni provinciali, distinte dalla Delegazione, con al vertice un consiglio: tale consiglio era presieduto da un delegato. L'ordinamento delle Delegazioni ripeteva quello creato da Pio VII (Delegazioni suddivise in tre classi e Distretti). Si ripristinarono i Tribunali collegiali e fu soppressa la figura del podestà; il governatore pur continuando ad esercitare funzioni giudiziarie conservò anche la vigilanza sulle amministrazioni comunali (6).
Nel 1860 Nocera Umbra fu definitivamente annessa al Regno d'Italia e anche qui la figura del governatore come amministratore di giustizia scomparirà a favore delle preture.
(1). J. SPIZZICHINO, Magistrature dello Stato Pontificio (470-1870), Lanciano, Giuseppe Carabba Editore, pp. 195-205.
(2). Sulla Congregazione del Buon Governo è basilare il lavoro di E: LODOLINI in Introduzione a ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, L'archivio della S. Congregazione del buon governo (1592-1847). Inventario, a cura di E: LODOLINI, Roma, Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato XX, 1956, pp. IX - XII)
(3). Luigi Londei- La funzione giudiziaria nello Stato pontificio, pp. 24-25, in <<Pro tribunali sedentes>>. Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi, Atti del convegno di studi, Spoleto, 8-10 novembre 1990, in <<Archivi per la storia>>, anno IV, n°1-2, gennaio-dicembre1991)
(4). L. LONDEI, Confini e circoscrizioni dell'Umbria dall'Antico Regime all'Unificazione nazionale, [ "Archivi in Valle Umbra", Rivista semestrale di Archivistica, II, n. 2, (dicembre 2000), Bastia Umbra 2000, pp. 95.
(5). L. LONDEI, Confini e circoscrizioni dell'Umbria dall'Antico Regime all'Unificazione nazionale, cit. , pp. 98-100.
(6). L. LONDEI, Confini e circoscrizioni dell'Umbria dall'Antico Regime all'Unificazione nazionale, cit. , pp. 111-114.
Redazione e revisione:
Civitareale Maria Giuseppina, 10/06/2004, ordinamento ed inventariazione / Fratta Cristina, 10/06/2004, ordinamento ed inventariazione