CISL. UGC. Unione generale coltivatori di Foligno, Foligno (Perugia), 1950 - 1993
Ente
Estremi cronologici: 1950 - 1993
Intestazioni:
CISL. UGC. Unione generale coltivatori di Foligno, Foligno (Perugia), 1950 - 1993
Altre denominazioni:
CISL. UGC. Unione generale coltivatori di Foligno
/ Federcoltivatori di Foligno
La scarsa documentazione conservata in archivio non permette la ricostruzione della storia della Unione Generale Coltivatori nella zona della Valle Umbra Sud. Probabilmente ciò è dovuto alla dispersione delle carte in seguito ai trasferimenti di sede nonché alla regionalizzazione dell'Unione, avvenuta nel 1997, e che ne ha visto il concentramento nell'unica sede di Terni.
La datazione delle carte risale solo al 1988 anche se la costituzione della Ugc è da collocarsi intorno al 1980; nel 1989 è Presidente territoriale Antonio Sorci.
Al contrario, la presenza in archivio di una notevole porzione di documenti prodotta dalla Federcoltivatori, federazione costituitasi nel 1950 e poi trasformata in Ugc, permette di ricostruire il processo di sindacalizzazione rivolto alla realtà del mondo contadino. A partire, infatti, dal secondo dopoguerra la Cisl locale crea una rete di collegamento con i lavoratori agricoli, assistendoli, tutelandone i diritti e contrattando per migliorarne i rapporti di lavoro.
Il contesto sociale e lavorativo sul quale si innesta l'azione della Federcoltivatori è quello legato alla "mezzadria". Testimonianza di questa attività sindacale sono le numerose pratiche di vertenza e gli altrettanto consistenti libretti colonici rinvenuti nel fondo.
La Federcoltivatori Cisl, in ambito locale, è rappresentata sino ai primi anni settanta, dal delegato zonale Celestino Castagnoli, il quale firma anche tutte le pratiche relative alle vertenze istruite nel territorio. Nel 1989 diverrà presidente della Ugc di Perugia. La sua testimonianza è stata una preziosa fonte orale
Lo studio dei libretti colonici conservati in archivio e la preziosa testimonianza orale fornitaci da Celestino Castagnoli, permette di delineare una breve cronistoria sull'applicazione del contratto mezzadrile nella provincia di Perugia.
Per maggiore chiarezza occorre specificare che i termini colono e/o mezzadro vengono usati indistintamente per indicare la medesima figura di lavoratore, sia nella testi della normativa che nei libretti.
Gli anni cui far risalire la normalizzazione di questo tipo di rapporto lavorativo del mondo agricolo sono quelli del periodo fascista, quando viene dato potere i legge ai patti di mezzadria. Il rapporto di mezzadria per i fondi rustici della provincia di Perugia è regolato dal Patto generale tra la Federazione provinciale fascista degli agricoltori e l'Unione provinciale dei sindacati fascisti dell'agricoltura. Contemporaneamente viene riportato nel Codice Civile agli articoli 2141-2163.Il patto entra in vigore il 1 marzo 1927 e nel 1934 sarà oggetto di alcune modificazioni.
Le parti contraenti sono il concedente e il mezzadro al fine di coltivare un podere e attraverso le attività connesse dividerne a metà i prodotti e gli utili. La durata del contratto si intende per annata agraria, vale a dire dal 1 novembre al 31 ottobre dell'anno successivo. Questo si intendeva rinnovato tacitamente di anno in anno fatta salva la possibilità di disdetta entro il 28 febbraio. Dall'esperienza descritta dal delegato zonale della Federcoltivatori l'esercizio di questa clausola restava appannaggio esclusivo del concedente, limitando fortemente i diritti della controparte.
Al momento della stipula, che veniva registrata direttamente sul libretto colonico compilato in duplice copia, il concedente consegnava il podere e i fabbricati annessi, oltre alla stima delle scorte vive e morte e gli attrezzi agricoli. Nel libretto veniva riportata la descrizione del podere e degli annessi e lo stato in cui si trovavano al momento della consegna. Come, ad esempio, leggiamo in un libretto contenuto nella serie Pratiche di vertenza (b. 1, fasc.8, sottofasc. 2), "Il podere consta di 4 appezzamenti per una superficie complessiva di Ha 7.87.80 la casa è composta al piano terreno di due vani ad uso stalla bovini e cantina e al piano superiore di tre vani ad uso cucina e due camere da letto" Segue la descrizione dello stato degli infissi, dei vetri, del pavimento e degli intonaci. Per annessi della casa si intendono il porcile e la capanna. Nella serie Libretti colonici, nel n. 80 è riportata la descrizione delle scorte vive e morte. L'elenco delle scorte vive consiste nel numero e nella specie di animale che si consegnano, viene, inoltre, indicato il valore corrispettivo. Tra queste, troviamo ad esempio vacche gravide e non, giovenche, cavalli, scrofe. Le scorte morte indicano, al contrario, gli alimenti per animali quali fieno, paglia, barbabietola da foraggio e sostanze fertilizzanti. Nel medesimo libretto leggiamo l'elenco degli attrezzi agricoli consegnati al mezzadro: seminatrice, aratro, pompa elettrica, ecc..
Al momento della stipula del contratto di mezzadria altro elemento qualificante è la dichiarazione dello stato di famiglia colonica. Questa, infatti , non può essere modificata volontariamente ma è necessario il consenso del concedente, esclusi i casi di matrimonio, adozione e riconoscimento di figli naturali. Altre norme del Concordato ratificano lo stato di sottomissione del mezzadro al potere decisionale del padrone. Ad esempio si legge che le operazioni di raccolta e di taglio delle siepi devono iniziare previo consenso del proprietario terriero definendo l'azione del mezzadro nella sola direzione e organizzazione della forza lavoro proveniente dalla sua famiglia, secondo le direttive stabilite dal concedente per l'andamento della azienda.
Il citato Concordato prevede, all'art. 48, la risoluzione di vertenze tra locatore e colono attraverso le commissioni conciliatrici istituite all'interno delle proprie federazioni. Sulla base delle carte analizzate in archivio, le numerose pratiche di vertenze istruite dalla Cisl locale, si riferiscono per lo più alla revisione dei conti sociali effettuata alla scadenza del contratto. Il lavoratore, infatti, ricorreva all'assistenza della Federcoltivatori per accertare la regolarità dei conteggi. Qualora questa non venisse rilevata, il sindacato dava seguito alla controversia dandone comunicazione al concedente. Questo veniva poi convocato allo scopo di risolvere la vertenza in sede sindacale, in caso contrario questa veniva passata al legale. Altro terreno di controversia può essere la delicata questione della spartizione dei prodotti dell'azienda, regolati dai cosiddetti "patti aggiunti" al contratto di mezzadria.
Tale situazione viene contrastata da una forte attività sindacale, sia sul territorio locale che regionale, che porterà alla definitiva abolizione della mezzadria intorno ai primi anni ottanta. L'azione per l'eliminazione della mezzadria aveva avuto,comunque, un lungo iter legislativo a partire dagli anni sessanta, quando i lavoratori vedono apportare sostanziali modifiche al contratto di lavoro quali il riconoscimento dell'assistenza sanitaria, delle pensioni, degli assegni familiari, nonché il blocco delle disdette senza giusta causa , l'eliminazione delle servitù e il miglioramento della condizione abitativa.
Redazione e revisione:
Giovagnoli Eleonora, 10/03/2004, riordinamento ed inventariazione / Robustelli Giovanna, 10/03/2004, riordinamento ed inventariazione