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Castello di Usigni, Poggiodomo (Perugia), 1529 - 1860

  • Ente
  • Estremi cronologici: 1529 - 1860
  • Intestazioni:
    Castello di Usigni, Poggiodomo (Perugia), 1529 - 1860
  • Altre denominazioni: Castello di Usigni
  • Il castello sorse su uno sperone roccioso che sovrasta la valle del fiume Tessino; nell'alto medioevo fu una curtis longobarda. La sua posizione, sul confine tra i territori di Norcia e Cascia, fu motivo di dispute e rivendicazioni di proprietà.
    In seguito ad una ricognizione dei territori ordinata dal vescovo Milone, a cui era stato assegnato il ducato di Spoleto, ci è noto che Usigni nel 1233 faceva parte di tali possedimenti. Non compare invece nelle ricognizioni del decennio successivo ma, in seguito a scontri tra Cascia e Spoleto, conseguenza degli sconvolgimenti provocati dalle truppe di Manfredi in Valnerina e che causarono la distruzione di Usigni, grazie ad un documento del 23 ottobre 1276 ( Documenti storici inediti in sussidio allo studio delle memorie umbre raccolti e pubblicati per cura di Achille Sansi, parte I e II, Foligno, Stabilimento di P. Sgariglia, 1879, pp. 333-336) , siamo a conoscenza della donazione del castello a Spoleto da parte di donna Mimalnaldesca di Oderisio, moglie di Nicola Barattali appartenente ad una nobile famiglia di Poggiodomo ed Usigni e che a quel tempo lo possedeva. La cessione fu fatta con il patto che nessuno, tranne il comune di Spoleto, potesse ricostruirlo.
    Nel secolo seguente Usigni scomparve dagli elenchi dei possedimenti di Spoleto a favore di Cascia, che riuscì ad estendere la sua influenza a discapito del ducato e di Norcia; nel corso di queste dispute, Usigni subì devastazioni e distruzioni tanto da divenire, nella seconda metà del XIV secolo, rifugio di banditi ghibellini che poi, dietro continue pressioni, dichiararono obbedienza a Cascia.
    Dal 1527, in seguito alle scorribande delle delle truppe di Sciarra Colonna in Valnerina, il castello tornò spontaneamente sotto l'influenza di Spoleto in cerca di una protezione più forte e sicura. Le rivendicazioni di Cascia alla Camera Apostolica non tardarono e, dopo qualche anno, ne ottenne la restituzione.
    In questi anni Usigni, pur riconoscendo l'autorità di Spoleto, dava prova di aspirare ad una maggiore autonomia emanando in forma ufficiale un proprio statuto; approvato nella chiesa di S. Salvatore nel 1529 e riconosciuto da Spoleto, confermava consuetudini già adottate e consolidate in precedenza.
    Nel corso del XVI secolo il castello fu rinforzato e restaurato con il sostegno di Cascia, sia per la situazione politica instabile che per la minaccia delle bande di briganti.
    Fu paese natale del cardinale Fausto Poli, la cui nobile famiglia diede cardinali, magistrati e vescovi. Fu del Poli l'iniziativa di ricostruire la chiesa parrocchiale di S. Salvatore in forma monumentale e quella del rifacimento di alcuni palazzi circostanti nella prima metà del XVII secolo.
    Nel XVI secolo il castello era amministrato da un Vicario e da tre Massari (o Consiglieri); questi venivano eletti in ottobre nel corso del pubblico consiglio e restavano in carica per un anno a partire dalle calende di novembre. Durante il pubblico consiglio, costituito dalla Magistratura e dai capifamiglia, il Vicario in carica inseriva in un'urna tanti grani (fabas) quanti erano gli uomini intervenuti; tra i grani, che rano di colore bianco, tre dovevano essere di colore nero. Dopo aver effettuato questa operazione, il balivo chiamava ad uno ad uno tutti i presenti per l'estrazione dei grani fino all'estrazione di tutti quelli neri: spettava quindi ai tre possessori la nomina dei nuovi Massari, del Camerario e del Balivo. Il nuovo Vicario veniva nominato dai tre Massari ed insieme avevano la facoltà di riunire il consiglio e formulare qualsiasi proposta utile per il bene comune; l'arenga veniva adunata presso la chiesa di S. Salvatore con bando del pubblico "preconius" ed interveniva un uomo per ogni focolare oppure, qualora non ve ne fossero, un componente maggiore di 15 anni. Le votazioni erano stabilite a maggioranza ed erano previste multe per la mancata presenza.
    Il Vicario amministrava anche la giustizia e poteva discutere di cause civili e penali, non eccedenti cento soldi le prime e venti libre di denaro le seconde; negli altri casi, interveniva il Podestà.
    Al termine del mandato, l'attività degli amministratori, che non potevano essere eletti per i seguenti tre anni, era verificata da due sindaci-revisori denominati "Arrationatores" appositamente nominati.
    Il Camerario, eletto contestualmente agli amministratori ed anch'esso in carica per un anno, doveva tenere i conti di tutte le somme in un libro, sia per quelle ricevute che per quelle uscite dalla cassa e registrare la motivazione dei movimenti di denaro, nonchè prendere nota di tutte le imposizioni dovute ed applicate dalla comunità; le collette erano imposte per libra e focolare e per bestia, da versare nei termini indicati nei bandi. Chiunque possedesse animali, era obbligato a farne denuncia.
    Era di sua competenza anche l'inventario di tutte le scritture conservate; non gli era concesso assentarsi senza un permesso degli amministratori, ma in tal caso il notaio comunale faceva le sue veci. L'operato del camerario, al termine dell'anno di attività, era verificato da un Sindaco eletto a questo scopo; il verbale delle risultanze emerse in seguito allo svolgimento del loro ufficio veniva trascritto nei libri contabili alla fine delle annotazioni relative all'anno finanziario in oggetto.
    Il notaio della comunità era scelto tra esperti di giurisprudenza dal Vicario e dai Consiglieri: esso doveva redigere ogni atto che veniva emanato dagli amministratori.
    Il Balivo era tenuto a notificare i bandi e le citazioni prodotte dagli amministratori, dal Podestà, dal notaio e dagli "Arrationatores" ed a svolgere alcune formalità simili nel corso delle adunanze.
    La comunità stipendiava anche due "Viarii", ossia definitori dei confini del castello e controllori dello stato del cassero, strade e piazze del territorio; la loro parola e testimonianza aveva piena fede e credito in caso di controversie e danni rilevati nel corso delle loro funzioni.
    Nello statuto si trovano norme atte a regolare il commercio sia per quanto concerne i prezzi che dovevano esere uniformi, sia per quanto riguarda le misure utilizzate per la vendita di vino e cereali, simili a quelle adottate dal comune di Spoleto e recanti il sigillo della Comunità. Per il vino venduto al minuto si usavano come unità di misura il "petitum", il "medium" e la "foglietta", mentre per i cereali la "coppa".
    Anche la nomina del Santese era prevista dalle norme statutarie; questi, una sorta di attuale sacrestano, doveva avere cura del mobilio e della manutenzione e conservazione delle chiese di S. Salvatore e S. Giorgio.
    Come accennato in precedenza, il Podestà aveva la facoltà di giudicare le cause civili e penali (malefici) che non erano di competenza del Vicario. Lo statuto non fornisce indicazioni circa la nomina di questa carica nè possiamo avere il conforto dei documenti a causa della loro assenza; conosciamo la durata della sua carica, prevista per un anno e possiamo comunque ricostruire l'iter giudiziario previsto dalle norme. Tutte le cause avevano inizio in seguito ad una denuncia; le citazioni e l'invito a comparire presso la curia entro tre giorni, erano notificate dal balivo agli interessati i quali, per le cause civili, potevano prendere visione delle accuse e della documentazione ed opporre o meno ricorso. Scaduti i termini, se non veniva fatta alcuna opposizione alla denuncia, si procedeva ad annotare le richieste del denunciante nel libro delle cause (libellum) ed entrambe le parti, nel termine di dieci giorni, dovevano produrre le proprie ragioni per iscritto, dopodichè veniva ufficialmente aperto il processo ed ascoltate le parti e le testimonianze. Venivano concessi ancora dieci giorni per un'eventuale opposizione alle testimonianze e per produrre eventuale ulteriore documentazione; al termine veniva emessa la sentenza definitiva.
    Nelle cause penali, la mancata presentazione del reo o di un suo rappresentante comportava la possibilità di essere condannato in contumacia, altrimenti veniva aperto regolare processo, ascoltati testimoni e prodotti ed esaminati gli atti necessari. Entro sei mesi dall'inizio del procedimento, veniva pronunciata la sentenza definitiva; ai rei confessi veniva comminata una pena inferiore di un quarto, mentre la pena veniva raddoppiata se il reato era commesso nei confronti degli amministratori e ufficiali della Comunità in sede di consiglio o in chiesa durante le celebrazioni.
    Tutte le sentenze, ad eccezione di reati gravissimi contro le persone, prevedevano sanzioni di tipo pecuniario.
    Assente in archivio anche la documentazione relativa al danno dato, ovvero ai danni arrecati da persone o animali ai prodotti agricoli; lo statuto prevedeva disposizioni per la salvaguardia di raccolti e possedimenti che era affidata al controllo di sei Custodi con il compito di controllare il territorio e segnalare eventuali reati e testimoniare in merito. Nel mese di maggio, per il periodo della raccolta delle biade, venivano affiancati da un Vallario con lo specifico compito di rilevare eventuali danni arrecati ai raccolti di cereali.
    Tra le varie disposizioni codificate c'era anche il divieto di svolgere, del tutto o in parte, attività lavorative nei giorni in cui ricorrevano festività religiose, pena sanzioni pecuniarie. Lo statuto fornisce un lungo elenco dei giorni in cui gli abitanti erano tenuti al riposo.
    Nei secoli XVII-XVIII la situazione politica e amministrativa non subisce sensibili variazioni, l'economia del castello è fondata soprattutto sui proventi che derivavano dalla riscossione dell'affitto dei "beni della montagna" (si vedano le serie Affitti e Contabilità).
    Questa condizione venne a modificarsi con la Restaurazione post napoleonica quando, con il riassetto del territorio operato in seguito al Motu Proprio del 1816, l'antico Castello di Usigni, che da secoli era compreso nel territorio della Comunità di Cascia, divenne frazione di Poggiodomo e ad esso fu confermato lo status di comune che era stato acquisito durante il periodo francese.
    I Massari, che fino a quel momento avevano amministrato in maniera autonoma il castello, si trovarono a gestire i beni di uso civico attraverso il Consorzio dei Possidenti; per le notizie in merito, si rimanda alla scheda relativa all'archivio del detto Consorzio.
    L'estremo cronologico iniziale si riferisce esclusivamente a quello della produzione documentaria esistente nell'archivio poichè non è possibile conoscere la data di costituzione del castello.