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Comune preunitario di San Giustino, San Giustino (Perugia) , 1818 - 1860

  • Ente
  • Estremi cronologici: 1818 - 1860
  • Intestazioni:
    Comune preunitario di San Giustino, San Giustino (Perugia) , 1818 - 1860
  • Altre denominazioni: Comune preunitario di San Giustino / Comunità di San Giustino [ Desunta dalla documentazione pervenuta. ] / Università di San Giustino [ Desunta dalla documentazione pervenuta. ]
  • Per secoli nel contado di Città di Castello, la Comunità di San Giustino, con decreto imperiale del 29 agosto 1809 iniziò ad esistere come comune autonomo, nel cantone di Città di Castello, e fu rappresentata dal maire Francesco Meocci, coadiuvato da alcuni consiglieri, da un segretario e da una guardia campestre (1).
    Dopo la caduta di Napoleone, la Comunità di San Giustino fu riassorbita nel Comune di Città di Castello fin quando, nel 1817, con editto del 26 novembre del cardinale Ercole Consalvi, segretario di Stato, venne nuovamente scorporata dalla città dominante e costituita in ente autonomo con il titolo di Comune appodiato (2).
    Il motu proprio di papa Leone XII, emanato in data 21 dicembre 1827, definiva un nuovo riparto territoriale dello Stato e istituiva nuovi comuni dalla trasformazione degli antichi appodiati. In forza di tale disposizione, San Giustino fu eretta definitivamente a Comune autonomo (3).
    Pur in assenza delle deliberazioni adottate dagli organi di governo preunitari, si può supporre, considerata la normativa allora vigente (il già richiamato motu proprio del 1827) e le dimensioni dell'Ente in questione, che "la Comune" di San Giustino fosse amministrata dai priori dal 1827 alla fine della dominazione pontificia, avvenuta nel 1860 (4).
    E' necessario far riferimento alle fonti normative sull'amministrazione della giustizia nelle realtà periferiche dello Stato pontificio, risalenti in particolare al periodo della "seconda restaurazione", per giustificare la presenza di atti di natura giudiziaria conservati nell'archivio storico comunale di San Giustino, per il periodo compreso tra il 1828 e il 1861.
    Il motu proprio emanato da papa Leone XII il 21 dicembre 1827, sulla pubblica amministrazione, determinò il trasferimento delle funzioni giudiziarie dai gonfalonieri, funzionari che erano già a capo della magistratura comunale, ai podestà locali. Tali ufficiali erano nominati dal delegato apostolico e potevano infliggere in materia correzionale fino a dieci giorni di carcere, assumevano l'inziativa dei processi ricevendo le incriminazioni, assicurando i corpi di reato e autorizzando gli arresti in caso di flagranza; si occupavano dell'ordine pubblico, della salute pubblica e degli amministratori e assumevano gli atti eventualmente delegati dai rispettivi governatori per l'ulteriore istruzione e compilazione dei processi penali (5). L'attività del podestà di San Giustino è attestata dalla documentazione pervenuta negli anni 1828-1831.
    Successivamente ai moti insurrezionali del 1831, il già richiamato pontefice emanò, il 5 luglio dello stesso anno, un motu proprio con il quale furono soppressi i podestà e si diede facoltà alle comunità di procedere alla designazione di un giusdicente per la prosecuzione dell'attività giudiziaria ordinaria. Per quanto riguarda il caso specifico di San Giustino, dall'esame della documentazione rinvenuta, risulta che l'amministrazione della giustizia fu esercitata dal priore comunale, dal 1832 fino al 1861. Spettava al priore giudicare le cause civili ed economiche del valore inferiore a dieci scudi, quelle di danno dato semplice fino a scudi sei, infine quelle insorte per controversie di fiere o di mercato; per le cause specifiche di natura economica, nascenti cioè da obbligazioni in denaro, per somme inferiori a cinque scudi applicava la procedura economica senza forme giudiziali (6).

    (1) A. ASCANI, San Giustino. La pieve, il castello, il Comune. Città di Castello, Tipografia-Legatoria "Tiferno", 1977, p. 113.
    (2) Ibid., p. 115.
    (3) Ibidem.
    (4) M. TABARRINI, L'Umbria si racconta, III, Foligno [1982], pp. 265-269 (in particolare a p. 269).
    (5) Motu proprio di papa Leone XII del 21 dicembre 1827, art. 90 (disposizioni per i giudizi criminali).
    (6) J. SPIZZICHINO, Magistrature dello Stato pontificio (476-1870), Lanciano, Carabba, 1930, p. 482.
  • Redazione e revisione:
    Angeletti Vittorio , 01/01/2005, ordinamento e inventariazione
  • Bibliografia:
    Ascani Angelo, San Giustino. La pieve, il castello, il Comune. Città di Castello, Tipografia-Legatoria "Tiferno", 1977 (seconda edizione)
    Franceschini Olita, L'archivio comunale di San Giustino, in "Pagine Altotiberine", II/5 (1998), pp. 125-130
    Moroni Giuseppe, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro sino ai nostri giorni [...], 52, Venezia 1851, pp. 141-142.