Stato civile del comune di San Giustino, San Giustino (Perugia), 1861 - 1965
Ente
Estremi cronologici: 1861 gennaio 1 -1965 dicembre 31
Intestazioni:
Stato civile del comune di San Giustino, San Giustino (Perugia), 1861 - 1965
Altre denominazioni:
Stato civile del comune di San Giustino
L'Ufficio di stato civile adempie, secondo quanto stabilito da una complessa normativa emanata in epoca postunitaria, allo svolgimento di un pubblico servizio per documentare fatti e situazioni, giuridicamente rilevanti, inerenti alla singola persona, quali la nascita e la morte, l'età e il sesso, la celebrazione di un matrimonio, la dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana, l'interdizione e la inabilitazione di un soggetto e via dicendo (1).
L'Ufficio di stato civile venne istituito, in ogni Comune umbro, in attuazione del decreto, emanato il 31 ottobre 1860, dal regio commissario straordinario generale dell'Umbria, Gioacchino Napoleone Pepoli.
Il regio decreto 15 novembre 1865, n. 2602 prescrisse un ordinamento uniforme degli Uffici di stato civile (presenti in ogni Comune del Regno), la cui titolarità venne attribuita ai sindaci dei rispettivi Comuni, in quanto ufficiali del Governo: spettava infatti ai sindaci ricevere, tenere e conservare i registri (di nascita, cittadinanza ecc.) e rilasciare copie e certificati degli atti presenti nei registri (art. 6). In tale contesto si parla di iscrizione intendendo l'inserimento dei dati, da parte dell'ufficiale di stato civile, negli appositi registri, normalmente su istanza e sulla base di dichiarazioni rese da un privato (come ad esempio nel caso degli atti di nascita); la trascrizione riguarda invece gli atti compiuti da un soggetto diverso dall'ufficiale dello stato civile e non in sua presenza e viene eseguita riportandone il contenuto per intero o brevemente riassunto; infine l'annotazione può riguardare anche atti ricevuti dall'ufficiale di stato civile e si esgue facendo menzione dell'eventuale provvedimento di un dato atto in margine o in calce di atti già iscritti o trascritti nei registri dello stato civile.
La regolarità e la legittimità dei registri erano a cura del Tribunale, che vidimava i medesimi e provvedeva ad effettuare verifiche periodiche (art. 126); i registri, inoltre, dovevano essere compilati in duplice originale, uno dei quali da trasmettersi alla cancelleria del Tribunale.
(1) Stato civile, scheda in www.siusa.signum.sns.it; A. ATTARDI, Atti dello stato civile, in Enciclopedia del diritto, IV, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 84-99.
Redazione e revisione:
Angeletti Vittorio, 01/01/2005, ordinamento ed inventariazione