Governatore di Norcia, Norcia (Perugia), sec. XVI prima metà - 1569
Ente
Estremi cronologici: sec. XVI - 1569
Intestazioni:
Governatore di Norcia, Norcia (Perugia), sec. XVI prima metà - 1569
Altre denominazioni:
Governatore di Norcia
Prima dall'avvento del governatore, la giustizia nei comuni veniva amministrata dal podestà, figura destinata a scomparire intorno alla metà del XVI secolo, che durava in carica sei mesi e che era coadiuvato da un giudice e da un notaio. Il governatore venne a sostituirsi al podestà nell'amministrazione della giustizia e non solo: essendo un organo periferico dello Stato pontificio, aveva competenze molto ampie sia in campo asmministrativo che in quello giudiziario. Ad esempio, in materia di giustizia, era competente soprattutto in questioni di diritto penale, ma la sua competenza si estendeva anche in questioni di diritto civile, andandosi così a sostituire alle magistrature comunali, ottemperando alla volontà di limitare, da parte del potere centrale di Roma, le funzioni e le competenze politico-amministrative delle locali magistrature. Il governatore aveva il compito di presiedere i consigli comunali; di ricevere il giuramento dei consiglieri, dei priori e degli ufficiali; per il mantenimento dell'ordine pubblico e per l'esecuzione delle sentenze, aveva alle sue dipendenze il bargello e i birri.
La politica accentratrice dello Stato della Chiesa iniziò a farsi più consistente quando il governo pontificio, nella gran parte del secolo XV, cercò di imporre il sistema delle costituzioni albornoziane (1) in cui la giurisdizione dei capi delle Province (sistema con il quale era ripartito l'intero territorio dello Stato) non era sostitutiva, ma coordinatrice e uniformatrice di quella delle autorità locali.
Durante il XVI secolo il sistema dei governi provinciali di ampie estensioni, fu man mano sostituito da una riorganizzazione dello Stato in distretti, di sicuro più limitatamente estesi comunque sempre direttamente sottoposti alle autorità centrali, con una loro particolare gerarchia a seconda della soggezione immediata o non all'autorità centrale o della dipendenza dalla vicina città dominante o provincia e del rango del governatore, espresso con il rango del documento di nomina. La necessità di uniformare gli ordinamenti giuridici, diversi da località a località, portò alla creazione di un sistema di tribunali superiori (il Tribunale della Segnatura che aveva il compito di esaminare i ricorsi contro le sentenze e i provvedimenti di ogni autorità giudiziaria dello Stato sia in materia criminale che civile, il tribunale della Rota romana che era il massimo tribunale civile di merito dello Stato) e di strutture che avevano il compito di sovrintendere alla reale applicazione della normativa.
Il processo di centralizzazione fu ancor più problematico per le magistrature criminali caratterizzate da una connotazione politica più marcata tanto che le magistrature locali si opposero spesso all'espansione dei poteri dei governatori (termine con cui vengono indicati i magistrati dipendenti dal potere centrale), riuscendo talvolta ad ottenere provvedimenti pontifici a proprio favore, ma la tendenza centralizzatrice finì per prevalere. I governatori, oltre alla giurisdizione criminale, riuscirono ad attrarre a sé anche molta parte di quella civile con la conseguenza che la magistratura di emanazione statale acquistò una netta prevalenza su quella di origine comunale.
Fu ad opera di Sisto V che il processo di cambiamento subì una svolta decisiva. Con la costituzione "Immensa eterni Dei" del 22 gennaio 1588 istituì le congregazioni cardinalizie quali organi stabili per il governo dello Stato, e fra di esse favorì in modo particolare lo sviluppo di quella della Sacra Consulta che si affermò come organo superiore di tutta l'amministrazione della giustizia penale.
Mentre il controllo economico divenne di competenza della Sacra Congregazione del Buon Governo, istituita da Clemente VIII il 30 ottobre 1592 (2), la Congregazione della Sacra Consulta nei secoli XVII e ancor più XVIII, avocò sempre più a sé anche il compito di controllare il governo politico delle comunità: si occupò in maniera sempre maggiore, infatti, della formazione dei loro organi di governo e in particolare delle nomine dei membri dei consigli comunali. Essa provvedeva inoltre alla nomina di gran parte dei governatori locali che si potevano suddividere in quattro classi governatori cosiddetti prelatizi, di breve, di patente e subordinati. I governatori prelati appartenevano a ranghi più o meno elevati della gerarchia ecclesiastica, erano quasi sempre referendari di entrambe le segnature ed erano preposti, a seconda della carica che ricoprivano, alle circoscrizioni più o meno importanti. I secondi erano funzionari laici per lo più giuristi di professione, nominati con breve pontificio. I governatori di patente erano sempre funzionari laici preposti alle circoscrizioni più piccole e meno importanti e nominati dalla Sacra Consulta a mezzo, appunto, di lettere patenti ed anche costoro dipendevano direttamente dalla Congregazione, senza vincoli nei confronti dei governatori delle classi superiori. Anche i governatori di terza categoria erano giuristi laici, al pari di quelli di quarta, che dipendevano però da un governatore prelato o di breve (3).
La presenza di un governatore appartenente alla gerarchia ecclesiastica era motivo di prestigio per una comunità, che in questo modo si sentiva elevata ad un rango più alto rispetto alle altre città vicine e più garantita perché un prelato governatore poteva anche diventare un protettore influente in seno alla curia romana ed apparteneva al ceto dirigente dello Stato da cui un governatore laico era per sempre escluso (4).
A Norcia dal 1545 il podestà venne sostituito dalla figura del governatore e Norcia divenne sede di governo prelatizio.
Papa Pio V, riconoscendo l'omogeneità culturale e territoriale della zona e la sua specificità nei confronti della provincia dell'Umbria e comprendendo altresì l'importanza del coordinamento e dell'unità giurisdizionale di questa zona di confine morfologicamente disagiata e quindi difficilmente controllabile, istituì a Norcia la Prefettura della Montagna, creando di fatto una provincia di rango inferiore. L'iniziale consistenza territoriale della Prefettura, insieme ad altre importanti notizie, ci viene fornita dal breve d'istituzione di Pio V: sono dunque sottoposte alla giurisdizione del prefetto la terra di Norcia, ove questi risiede abitualmente nel palazzo della Castellina, le terre di Cascia, Visso, Cerreto e Monteleone, e loro rocche, castelli, luoghi, contadi e distretti, che restano così divise dalla Provincia dell'Umbria e del tutto sottratte dalla soggezione al governatore di Perugia.
Nel 1569 la figura del governatore venne dunque sostituita con quella del prefetto della Montagna di Norcia, che risiedeva nel palazzo della Castellina ed estendeva la propria giurisdizione sulle terre di Cascia, Visso, Cerreto e Monteleone, e loro rocche, castelli, luoghi, contadi e distretti, che dunque restavano divise dalla Provincia dell'Umbria e del tutto sottratte dalla soggezione al governatore di Perugia. Il governatore tornò a sostituirsi al prefetto durante i periodi di abolizione della Prefettura, ossia dal 1572 al 1583, nell'anno 1775 e dal 1785 al 1786. (5)
(1). J. SPIZZICHINO, Magistrature dello Stato Pontificio (476-1870), Lanciano, Giuseppe Carabba Editore, pp. 195-205.
(2). Sulla Congregazione del Buon Governo è basilare il lavoro di E. LODOLINI in Introduzione a ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, L'archivio della S. Congregazione del buon governo (1592-1847). Inventario, a cura di E. LODOLINI, Roma, Ministero dell'Interno, Pubblicazioni degli Archivi di Stato XX, 1956, pp. IX - XII)
(3). L. LONDEI, La funzione giudiziaria nello Stato pontificio, pp. 24-25, in "Pro tribunali sedentes". Le magistrature giudiziarie dello Stato pontificio e i loro archivi, Atti del convegno di studi, Spoleto, 8-10 novembre 1990, in "Archivi per la storia", anno IV, n°1-2, gennaio-dicembre1991)
(4). MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI. UFFICIO CENTRALE PER I BENI ARCHIVISTICI, Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809), a cura di C. WEBER, Roma, 1994, (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Sussidi, 7), pp. 32-37.
(5) Legati e governatori dello Stato Pontificio (1550-1809), op. cit., pp. 311-318. A p. 312 si legge: "Prefectura Nursiae abolitur 10-06-1572 et gubernium Nursiae restituitur". Dal giugno 1572 fino all'ottobre del 1583 si riprtisitna il governatorato e si succedono nove governatori. A p. 313 si legge: Prefectura Nursiae et Montanae denuo instituitur a Gregorio XIII 5-10-1583". I prefetti si susseguono fino al 1774. Poi c'è una interruzione nel 1775 e dal 1785 al 1786. Stando ai nomi riportati non è possibile al momento sapere con certezza se alla sospensione della Prefettura sia di nuovo subentrato il governatorato. In riferimento alle cariche ricoperte, si menziona soltanto un luogotenente generale del delegato di Spoleto presente a Norcia nell'anno 1800 e un governatore provvisorio nel 1801.
Redazione e revisione:
Comino Caterina, 01/01/2006, ordinamento e inventariazione
Complessi archivistici:
Actorum civilium libri
Governatorato e Prefettura della Montagna di Norcia
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